L’orario di servizio dei docenti è regolamentato dal CCNL/scuola 20197/2021ed è suddiviso in attività d’insegnamento e attività funzionali all’insegnamento. Le ore d’insegnamento, diverse quantitativamente per ordine e grado di scuola, sono organizzate in modo autonomo da ogni singola scuola al fine di rispondere adeguatamente al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.
L’orario di servizio del personale docente è articolato in attività d’insegnamento e in attività funzionali all’insegnamento.
All’inizio di ogni anno scolastico il dirigente, sulla base delle proposte del collegio dei docenti e del consiglio d’istituto, predispone il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente; piano che può essere modificato durante l’anno con la stessa procedura, per far fronte a nuove esigenze. Fermo restante che di tale piano va data informativa ai sindacati.
Prima della fine dell’anno scolastico le regioni definiscono e comunicano alle scuole di competenza il calendario scolastico dell’anno seguente, al fine di consentire autonomamente di organizzare le attività d’insegnamento settimanali consistenti in:
• 25 ore per la scuola dell’infanzia;
• 22 ore per la scuola primaria + 2 ore di programmazione settimanale;
• 18 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado e artistica.
Dette ore, nel rispetto dell’autonomia di ogni istituzione, non possono essere distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
Le due ore in aggiunta alle 22 ore d’insegnamento sono dedicate esclusivamente alla programmazione didattica da effettuarsi al di fuori dell’orario d’insegnamento. Mentre qualora delle 22 ore dovessero restare delle ore eccedenti l’attività frontale e di assistenza alla mensa, devono essere programmate e destinate ad attività di:
• Arricchimento dell’offerta formativa;
• Di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento;
• Ad alunni con cittadinanza non italiana, provenienti da Paesi extracomunitari.
Negli istituti d’istruzione secondaria, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell‘orario d’insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore disponibili in classi collaterali, in interventi didattici e educativi integrativi, adottando forme di flessibilità previste dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 o mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche e interscolastiche.
Qualora una determinata istituzione scolastica dovesse ridurre l’unità oraria di lezione, è obbligata a programmarne il recupero prioritariamente con gli stessi alunni che hanno avuto ridotto l’unità oraria. Mentre qualora la riduzione dell’orario di lezione fosse determinata da motivi estranei alla didattica, le scuole si atterranno alle disposizioni emanate dal Ministro dell’Istruzione e del Merito e alle conseguenti delibere assunte dal consiglio di circolo o d’istituto.
L’orario d’insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore giornaliere. Fermo restante che l’orario destinato alla vigilanza e all’assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica.
In merito alle supplenze fino a 10 giorni, dalle ultime disposizioni ministeriali (legge finanziaria del 2026), nella scuola dell’infanzia e primaria è data la possibilità al dirigente di valutare se nominare il supplente o coprire la supplenza con un titolare; mentre per la scuola secondaria di primo e secondo grado le supplenze fino a 10 giorni devono essere coperte da docenti di ruolo prioritariamente dai docenti del potenziamento.
Oltre all’orario d’insegnamento i docenti di tutti gli ordini e gradi sono obbligati a prestare servizio funzionale all’insegnamento nella misura di 40 + 40 ore.
Le prime 40 ore comprendono le seguenti attività: le riunioni del collegio dei docenti, dei dipartimenti disciplinari e le attività di programmazione e verifica d’inizio e fine anno, le attività d’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia.
Le seconde 40 ore riguarda gli organismi collegiali direttamente collegati alle singole classi e agli alunni. In questo monte ore rientrano i consigli di classe, i consigli d’interclasse, i consigli d’intersezione e le riunioni del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione). Sono esclusi dal conteggio gli scrutini e gli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione e le attività individuali come la correzione dei compiti.