Una docente ci pone una domanda interessante sull’orario settimanale di servizio dei docenti: “Un docente può avere un orario giornaliero con sei ore consecutive di insegnamento?“. Rispondiamo al quesito facendo alcune riflessioni normative sull’orario scolastico dei docenti e sugli aspetti didattici deliberati in seno al Collegio dei docenti.
È utile ricordare che l’orario scolastico settimanale del docente è regolamentato dall’art.43 del CCNL scuola 2019-2021. Tale norma dispone: “Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, esclusivamente alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni. Nell’ambito delle 22 ore d’insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni con cittadinanza non italiana, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari”.
Facendo un calcolo di media ponderata delle 25 ore settimanali dell’Infanzia in non meno di 5 giorni, le ore consecutive sarebbero 5 al giorno, mentre per le 22 ore settimanali della scuola primaria, verrebbero tre giorni con 4 ore di lezione e 2 giorni con 5 ore di insegnamento. Per quanto riguarda la scuola secondaria di I e II grado, le 18 ore settimanali in non mento di 5 giorni prevedono una media inferiore alle 4 ore giornaliere di insegnamento con due giorni da tre ore e 3 giorni da quattro ore.
L’orario settimanale di servizio del docente può trovare delle modifiche dovute ad una norma sulla flessibilità. Ai sensi del comma 9 dell’art.43 del CCNL scuola 2019-2021, l’orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario
d’obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore. Questo significa che in una settimana il docente di scuola primaria potrebbe arrivare a svolgere fino a 26 ore di insegnamento e in un’altra settimana potrebbe farne 18, come per altro potrebbe capitare al docente della secondaria, dove l’orario settimanale, a fasi alterne e nel rispetto del monte orario annuale, potrebbe oscillare tra 14 e 22 ore di insegnamento.
La flessibilità dell’orario settimanale rende variabile anche l’orario di servizio che in alcuni casi potrebbe portare a giornate molto intense di ore di insegnamento in alcune settimane e in altre settimane con orari di servizio molto leggeri.
Il Ds, ai sensi dell’art.25 comma 2 del d.lgs. 165/2001, assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. A proposito di rispetto delle competenze degli organi collegiali, bisogna sapere che allo stesso Collegio dei docenti spetta, ai sensi dell’art. 7 lettere (b) e (d) del Testo Unico della scuola, il diritto di “ formulare proposte per l’orario delle lezioni e lo svolgimento delle altre attività scolastiche tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto e valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica.
Tra le proposte formulate a livello di Collegio docenti sull’orario delle lezioni, è una prassi diffusa proporre di consentire una giornata libera del docente durante la settimana e il limite delle ore consecutive da svolgere, di solito non più delle 4 ore di lezione consecutive e un massimo di 5 ore di servizio di insegnamento al giorno e un minimo di almeno 2 ore di lezione.
Quindi anche se non esiste una norma specifica che tuteli il docente nello svolgimento delle ore di lezioni, quindi non sarebbe illegittimo prevedere un orario scolastico giornliero con 6 ore consecutive di lezione, è importante sottolineare che invece sarebbe profondamente antididattico e anche poco corretto per la tutela al benessere del docente, sottoporlo allo svolgimento di 6 ore consecutive di lezione. I paletti inseriti nel dispositivo normativo contrattuale, rende difficile la formazione di un orario di servizio settimanale dei docenti che preveda un impegno di 6 ore consecutive in una sola giornata di lezione, ma tale eventualità può essere “vietata” da una sensata e legittima proposta definita dal Collegio dei docenti.