Home Personale Relazioni sindacali. Che differenza c’è tra contrattazione integrativa e partecipazione?

Relazioni sindacali. Che differenza c’è tra contrattazione integrativa e partecipazione?

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Tra i compiti previsti dall’art. 25 del D.Lgs. 165/2001, al Dirigente scolastico spetta anche la titolarità delle relazioni sindacali.

Le relazioni sindacali

Nella realtà complessa di ogni Istituzione scolastica infatti il sistema delle relazioni sindacali è di significativa importanza al fine di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestatidi sostenere la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa (dal CCNL 2006-2009).

Pertanto, da un lato il Dirigente è tenuto a rispettare quanto previsto dal Contratto nazionale del comparto scuola, valorizzando opportunamente le risorse umane e predisponendo gli strumenti attuativi e qualitativi del Piano dell’offerta formativa, dall’altro deve gestire le risorse finanziarie canalizzandole in relazione agli obiettivi stessi del PTOF, ponendosi quale leader che favorisce una gestione equilibrata, aiuta i soggetti a crescere e aumenta così la qualità dell’organizzazione.

Le relazioni sindacali, disciplinate prima dal CCNL 2006/2009 ancora valido per molti aspetti, trovano ora riferimento nel CCNL 2016/2018, che ha integrato il precedente contratto e ha ridefinito le relazioni sindacali articolandole in contrattazione integrativa e partecipazione che, a sua volta, si articola in informazione, confronto e organismi paritetici di partecipazione. Come recita l’art. 7 “La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti” ed è volta ad incrementare la qualità dell’offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte (art. 22).

Nel sistema delle relazioni sindacali diventa fattore determinante per la crescita della scuola che entrambe le parti, pubblica e sindacale, si pongano in una logica di dialettica corretta e trasparente, rispettosa delle reciproche competenze e dei reciproci limiti, ma aperta al dialogo, all’equilibrio, al buon senso, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, unici e potenti aspetti utili per superare eventuali conflittualità e frizioni e raggiungere i dovuti risultati.

La “Parte normativa”

La contrattazione integrativa prevede una cosiddetta “Parte normativa”, in cui dare attuazione alle norme generali fissate dal CCNL, da cui non si può assolutamente derogare, facendo riferimento alle peculiarità di ogni scuola relative a tempi, termini e modalità. Precisamente essa deve contenere:

1) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1), quindi ciò che riguarda la figura del RLS, gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la formazione sulla sicurezza, le prove di evacuazione;

2) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/19900 (art. 22 c. 4 lett. c5): in particolare la disciplina delle assemblee sindacali, i contingenti minimi e i servizi essenziali in caso di sciopero;

3) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);

4) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);

5) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, il così detto “diritto alla disconnessione” (art. 22 c. 4 lett. c8);

6) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9): questi infatti richiedono al personale ATA una preparazione ed una disponibilità sempre più qualificata per poter adempiere ai nuovi compiti e pertanto sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.

La “Parte economica”

Nella cosiddetta “Parte economica” vengono contrattate le risorse economiche, direttamente previste dal Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, ma anche da altri fondi di varia natura, che vengono portati al tavolo negoziale. Nello specifico le parti sono tenute a contrattare:

1) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 lett. c2), a partire dalla ripartizione del fondo tra docenti e ATA;

2) i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3).

Il cosiddetto “ex bonus merito”

Riguardo la materia prevista all’art. 22 c. 4 lett. c4 relativa ai “criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015”, più nota come “bonus merito”, si deve precisare che essa è stata modificata dalla legge n. 160 del 2019 che all’art. 1 comma 249 ha previsto che “Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”.

Pertanto le risorse previste per la valorizzazione costituiscono adessoun’ulteriore assegnazione al Fondo per il Miglioramento dell’Offerta formativa (FMOF) e quindi sono contrattate dal Dirigente e dalle parti sindacali, non hanno vincoli di destinazione e possono essere distribuite sia ai docenti che al personale ATA.

Tempi e durata

Il Dirigente scolastico deve avviare la sessione negoziale di contrattazione integrativa entro il 15 settembre con specifica convocazione; la durata della stessa non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre.

Il contratto ha durata triennale. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo, invece, vanno generalmente contrattati annualmente, poiché i fondi sono assegnati dal Ministero per anno scolastico.

L’atto unilaterale

Se non si raggiunge l’accordo su specifiche materie e il protrarsi del negoziato può essere di ostacolo o pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, il dirigente scolastico può emanare un atto unilaterale relativo alle materie oggetto del mancato accordo, valido fino alla successiva sottoscrizione.