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Riepilogo delle novità sui trattamenti pensionistici

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Tra le disposizioni di immediata applicazione, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, viene introdotto un contributo di perequazione da applicarsi a tutte le tipologie di trattamenti pensionistici i cui importi complessivi superino i 90.000 euro lordi annui. Su tali trattamenti sarà effettuata una trattenuta pari al 5% della parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro e del 10% per la parte eccedente 150.000 euro; in ogni caso il trattamento pensionistico complessivo a seguito della predetta riduzione non può essere inferiore a 90.000 euro.

La disposizione interesserà già la rata di agosto e sarà evidenziata in uno specifico cedolino inviato agli interessati.
Come già detto, la legge n. 111/2011 introduce ulteriori modificazioni in materia previdenziale con effetti a partire dall’anno 2012.
Una novità interesserà il sistema di rivalutazione automatica delle pensioni: per gli anni 2012 e 2013, è infatti modificata la perequazione delle pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps per le quali essa è concessa solo per la fascia di importo inferiore a tre volte il predetto minimo Inps e nella misura del 70 per cento. Una misura che non interessa gran parte dei pensionati della scuola, il cui trattamento pensionistico non supera i 2.342 euro (cinque volte il trattamento pensionistico Inps), ma non salva la maggior parte dei dirigenti scolastici a riposo.
Altra modifica importante è l’adeguamento dei requisiti prescritti per il diritto a pensione. A partire dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici prescritti per i pensionamenti di vecchiaia ovvero i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i. (c.d. sistema delle quote) sono incrementati di 3 mesi. Nell’anno 2013, dunque, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia sarà 65 anni e 3 mesi, mentre i requisiti per la pensione di anzianità sono 61 anni e 3 mesi di età + 36 anni di contribuzione ovvero 62 anni e 3 mesi di età + 35 anni di contribuzione (quota 97 e 3).
Infine, la disposizione prevista dall’art. 18, comma 22-ter, 22-quater, 22-quinquies relativa al diritto a pensione con il solo requisito della massima anzianità contributiva (40 anni) non interesserà il personale del comparto scuola, per il quale continua ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 9, dell’articolo 59 della legge n. 449/1997.