Con la Legge 9 ottobre 2026, n. 180, articolo 8, l’ordinamento italiano introduce una disciplina organica per l’esercizio del diritto di voto nel comune di temporaneo domicilio. La normativa trova applicazione per le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e per i referendum costituzionali e abrogativi previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Presso l’ufficio elettorale di ciascun comune viene istituito l’apposito elenco degli elettori fuori sede.
La possibilità di votare nel comune di temporaneo domicilio è riservata ai cittadini domiciliati in una regione diversa rispetto a quella del proprio comune di iscrizione elettorale. La legge individua precise categorie di beneficiari e stabilisce differenti requisiti temporali:
La richiesta di iscrizione deve essere presentata al comune di temporaneo domicilio di persona oppure mediante strumenti telematici. Alla domanda occorre allegare la copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione attestante la condizione di fuori sede, l’indirizzo del domicilio e, ove disponibile, un recapito di posta elettronica. La domanda può essere revocata con le medesime modalità ed entro i medesimi termini.
Dopo aver verificato con il comune di residenza il possesso del diritto di elettorato attivo, il comune di domicilio rilascia un’attestazione di ammissione al voto entro il 10° giorno antecedente la consultazione (anche via telematico), indicando il numero e l’indirizzo della sezione assegnata. In caso di esito negativo, viene comunicata la non ammissione e l’elettore rimane ammesso a votare nel proprio comune di iscrizione.
Il giorno delle elezioni, gli elettori fuori sede vengono distribuiti nelle sezioni elettorali ordinarie del comune di domicilio, di norma entro il limite massimo del 10 per cento degli elettori della sezione e secondo criteri di prossimità territoriale. Per accedere al voto è necessario esibire un documento d’identità valido insieme all’attestazione rilasciata dal comune. Gli elettori fuori sede votano per le liste e i candidati appartenenti alla circoscrizione e al collegio in cui è situato il comune di temporaneo domicilio.