Home Archivio storico 1998-2013 Generico Rilevazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili

Rilevazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili

CONDIVIDI
Qualche giorno fa la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato sul proprio sito due circolari.
La Circolare del 10 aprile 2013, n. 17 ha come oggetto: “Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 – Misure per le amministrazioni tenute a certificare i crediti certi, liquidi ed esigibili fornitori maturati alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti. Prime indicazioni operative alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di accreditamento alla piattaforma elettronica e di ricognizione dei debiti”.
La successiva Circolare del 12 aprile 2013, n. 18 concerne invece il “Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato. Applicazione dell’articolo 5 del decreto-legge n. 35 del 2013 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali”.
Facendo seguito a queste due circolari, il Miur ha dettato propri istruzioni, con nota 2536 del 18/04/2013, in quanto che il decreto-legge introduce numerosi adempimenti in capo alle amministrazioni pubbliche e ai dirigenti responsabili della spesa, ma quelle che interessano sono quelle riferibili in particolare alle istituzioni scolastiche ed educative statali e ai dirigenti scolastici.
Gli adempimenti previsti sono i seguenti:
entro il 30 aprile il Ministero deve predisporre l’elenco, da trasmettere al MEF, dei debiti “fuori bilancio” scaduti e maturati nel 2012, in ordine cronologico con indicazione dei relativi importi. Le istituzioni scolastiche ed educative statali non devono provvedere in proprio all’adempimento, bensì sono tenute a compilare entro il 23 aprile p.v. l’apposita “Rilevazione debiti certi, liquidi ed esigibili art. 5 DL 35/2013” sul SIDI.
I debiti da comunicare sono quelli:
– che siano ancora tali e cioè ancora da saldare. In particolare, i debiti già saldati non devono essere comunicati, nemmeno nel caso in cui la scuola abbia saldato il debito con cd. “anticipazioni di cassa” e non abbia ancora riscosso l’entrata che si era previsto coprisse il debito medesimo;
– relativi ad obbligazioni giuridicamente perfezionate per somministrazioni, forniture,appalti e prestazioni professionali. In particolare, i debiti verso il personale non devono essere inseriti nella rilevazione;
– per i quali non siano presenti nel bilancio del Ministero residui passivi anche perenti.
Entro il 15 maggio il Ministero dell’economia e delle finanze dovrà ripartire le risorse disponibili per il pagamento dei debiti tra i Ministeri interessati. Ogni Amministrazione utilizzerà i fondi ricevuti per pagare i debiti contenuti nell’elenco, dando priorità a quelli relativi ai fitti passivi, ai debiti non oggetto di cessione pro soluto e seguendo l’ordine cronologico. Sarà cura del Miur informare le istituzioni scolastiche ed educative circa i debiti di pertinenza delle stesse che sarà eventualmente possibile pagare grazie ai fondi così resi disponibili.
Successivamente, entro il 30 giugno, il Miur comunicherà ai creditori l’importo e la data entro la quale si provvederà al pagamento del debito.
A decorrere dal 1° giugno ed entro il 15 settembre si dovrà inserire sulla piattaforma predisposta dal MEF/RGS, l’elenco dei debiti maturati entro il 31 dicembre 2012.
Con riferimento proprio alla piattaforma disponibile al link http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml entro il 29 aprile i dirigenti competenti, inclusi i dirigenti scolastici, devono provvedere alla registrazione. La mancata registrazione è sanzionata nella misura di 100 euro per giorno di ritardo. Il Miur, però, precisa che provvederà a trasmettere al MEF un elenco dei dirigenti scolastici titolari o reggenti delle istituzioni scolastiche ed educative autonome, per la registrazione massiva ed automatica sulla piattaforma in questione.