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Scrutini finali, si possono fare in presenza oppure on-line

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Con la proroga al 31 luglio 2021 dello stato d’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’allegato 2 del Decreto-Legge 22/4/2021, n. 52, al punto 6, conferma quanto disposto dall’art. 73 del Decreto-Legge 17/3/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/4/2020, n. 27, relativamente alle semplificazioni in materia di organi collegiali.

A ricordarlo è l’USR Veneto, con propria nota, avente ad oggetto “attività, eventi e adempimenti programmati negli ultimi giorni di lezione”.

L’Ufficio scolastico ribadisce infatti che nella conversione in legge dell’art. 73, è stato aggiunto il comma 2-bis, in cui si dice che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, “le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’art. 40 del testo unico di cui al D.Lgs. 16/4/1994, n. 297”.

Il legislatore utilizza il termine “possono”, quindi alle scuole è consentito di programmare gli scrutini finali tanto in videoconferenza quanto in presenza, individuando, anche caso per caso, la modalità che consente di pervenire alle migliori e più adeguate deliberazioni.

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