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Scuole Emilia-Romagna, chiusura superiori immotivata [DECRETO TAR]

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Come già anticipato in una precedente notizia, il TAR di Bologna si è espresso favorevolmente nei confronti del ricorso di un gruppo di genitori nei confronti della ordinanza di Stefano Bonaccini che ha spostato al 25 gennaio il rientro in opresenza per i ragazzi delle superiori.

Nel decreto cautelare del 15 gennaio 2021 si legge che “l’impugnata ordinanza regionale va immotivatamente (e in definitiva ingiustificatamente) a comprimere in maniera eccessiva (se non a
conculcare integralmente ) il diritto degli adolescenti a frequentare di persona la scuola quale luogo di istruzione e apprendimento culturale nonchè di socializzazione, formazione e sviluppo della personalità dei discenti , condizioni di benessere che non appaiono adeguatamente (se
non sufficientemente ) assicurate con la modalità in DAD a mezzo dell’utilizzo di strumenti tecnici costituiti da videoterminali (di cui peraltro
verosimilmente non tutta la popolazione scolastica interessata è dotata)
“.

I dati epidemiologici non giustificano la chiusura delle superiori

Il TAR inoltre entra nel merito della non giustificata chiusura delle scuole, alla luce dei dati epidemiologici e rileva che:

  • nel provvedimento regionale non vi è riferimento a dati o indici specificatamente e univocamente attinenti al settore della scuola secondaria di secondo grado;
  • ove avvenuta, la rilevazione della situazione epidemiologica da cui trarrebbe linfa la contestata misura si riferirebbe comunque ad un periodo temporale durante il quale le scuole secondarie erano chiuse da tempo (avendo peraltro parte ricorrente evidenziato come nelle scuole elementari e medie in funzione sul territorio regionale non si sarebbero verificati cluster o focolai di sorta);
  • non sono indicati fatti, circostanze ed elementi di giudizio che indurrebbero ad un giudizio prognostico circa un più che probabile incremento del contagio riferibile all’attività scolastica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado;
  • che in ogni caso non è neppure ventilata l’ipotesi secondo cui il virus si diffonderebbe nei siti scolastici distribuiti sul territorio regionale più che in altri contesti.

Bisogna tutelare diritto alla salute ma anche quello all’istruzione

L’attività amministrativa di adozione di misure fronteggianti situazioni di
pur così notevole gravità
– continua il TAR – non può spingersi al punto tale da sacrificare in toto altri interessi costituzionalmente protetti, dovendo l’agire della P.A. svolgersi in un quadro di bilanciamento delle tutele di entrambe le esigenze pubbliche in rilievo, quella sanitaria e quella del diritto all’istruzione”.

La Regione deve agire “a monte” e “a valle” per evitare gli assembramenti

Il Tribunale evidenzia poi che la regione “può agire con misure che incidono, “ a monte” sul problema del trasporto pubblico di cui si avvale l’utenza scolastica e “a valle” con misure organizzative quali la turnazione degli alunni e la diversificazione degli orari di ingresso a scuola (ove, quest’ultime, s’intende, logisticamente possibili) e ferma restando una più stringente attività di controllo sugli adempimenti costituiti dall’uso dei dispositivi di protezione personale, quali l’utilizzo della mascherina, il distanziamento e l’uso di gel igienizzanti e sanificanti“.

L’ordinanza regionale deve essere sospesa

Quindi, in conclusione, il TAR sospende l’efficacia dell’ordinanza del Presidente delle Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n.3 dell’8/01/2021 nella parte in cui si dispone che “su tutto il territorio regionale le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata ..”

TESTO DECRETO CAUTELARE