Un docente, a seguito della graduatoria interna d’istituto che viene a essere individuato quale perdente posto, entro cinque giorni dalla notifica ricevuta da parte del dirigente scolastico, può partecipare ai trasferimenti a domanda e qualora non dovesse ottenere nessuna delle sedi richieste, è assegnato d’ufficio in una sede vacante e disponibile.
La normativa per il docente perdente posto prevede tre possibilità:
• La prima di non presentare nessuna domanda e di essere assegnato d’ufficio in una scuola diversa nello stesso comune o in un comune vicino in base alla tabella elaborata dall’UST;
• La seconda possibilità di presentare la domanda condizionata al permanere della propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta nell’apposita casella del modulo domanda;
• La terza possibilità prevede la presentazione della domanda non condizionata desiderando di partecipare comunque al movimento.
Fermo restante che nei due casi in cui dovesse presentare la domanda per il trasferimento, la procedura prevede che la partecipazione alle operazioni di mobilità avvenga con il punteggio previsto per i movimenti a domanda volontaria.
Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento, il docente medesimo è trasferito d’ufficio in una scuola del comune di titolarità, in caso non dovesse esserci disponibilità nello stesso comune, il docente è trasferito in una scuola di un comune vicino sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà predisposta e pubblicizzata prima dell’effettuazione dei trasferimenti.
Il docente perdente posto qualora avesse prodotto domanda condizionata e nel corso dei trasferimenti dovesse determinarsi, nella scuola di titolarità una disponibilità di posto, l’amministrazione non tiene conto della domanda e il docente rientra a pieno titolo nella scuola.
Qualora dovesse verificarsi il caso di due docenti perdenti posto nella stessa scuola, ed entrambi dovessero presentare la domanda condizionata, la procedura prevede l’assorbimento del docente con un punteggio maggiore e collocato in una posizione superiore nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.
I docenti individuati quali perdenti posto nella scuola di titolarità, hanno diritto a rientrare nella scuola per un decennio a condizione di presentare annualmente la domanda di mobilità condizionata al rientro nella scuola di precedente titolarità.
La precedenza comunque è riconosciuta per la stessa provincia, per la stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto, mentre non è riconosciuta per i trasferimenti professionali e interprovinciali.
I docenti individuati soprannumerari e quindi perdenti posto, che nei 5 giorni stabiliti dal contratto presentano la domanda di mobilità non condizionata al rientro nella scuola di precedente titolarità, partecipano alla mobilità come i docenti che hanno presentato domanda volontaria di trasferimento, senza alcuna particolare precedenza e con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda volontaria.
Qualora i docenti perdenti posto non dovessero essere trasferiti nel corso delle operazioni, sono trasferiti d’ufficio secondo il seguente ordine:
• Prioritariamente in un’altra scuola dello stesso comune in cui opera la scuola di precedente titolarità;
• In seconda battuta, qualora la scuola di ex titolarità dovesse essere in un comune con più distretti, il trasferimento avverrebbe prima nelle scuole del distretto in cui opera la scuola di precedente titolarità e successivamente negli altri distretti dello stesso comune.
• Infine la procedura prevede il trasferimento d’ufficio negli altri comuni in ordine di viciniorità al comune della scuola di titolarità facente parte della stessa provincia.