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Se l’esercitazione di educazione fisica procura danni allo studente il Miur deve risarcirlo

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Tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale il primo assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’alunno si procuri da solo un danno alla persona“: a sostenerlo è la Corte di Cassazione, che con la sentenza 9325 del 20 aprile ha di fatto dichiarato il ministero dell’Istruzione responsabile di tutti quei casi in cui uno studente subisce delle lesioni a seguito di un esercizio di educazione fisica attuato senza le adeguate precauzioni. In tal caso l’amministrazione è tenuta, per responsabilità indiretta, a risarcire il danno che si è procurato l’allievo.
La sentenza, emessa dalla terza sezione civile del Palazzaccio, riguarda, in particolare, un fatto accaduto in un istituto scolastico italiano, a seguito del quale la famiglia dell’anno aveva sporto denuncia procedendo per vie legali: ciò perché l’insegnante aveva chiesto allo studente di fare un salto, ma durante l’esercizio (ritenuto eccessivamente difficoltoso) il ragazzo era caduto rovinosamente a terra procurandosi dei danni alla schiena.
I giudici della Corte Suprema hanno quindi respinto il ricorso del Miur presentato contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma: hanno infatti convenuto che per l’istituto scolastico “l’accoglimento della domanda di iscrizione determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni“.