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Sentenza Corte d’Appello di Milano, le ferie non godute dei docenti precari vanno pagate. MIM condannato a risarcire più di 10mila euro.

Una recentissima sentenza della Corte d’Appello di Milano, la n. 1034/2025 del 10 dicembre 2025, su ricorso di un docente precario patrocinato dalla UIL Scuola Lombardia, risarcisce l’insegnante ricorrente per averlo obbligato a fruire delle ferie nei giorni non festivi delle vacanze natalizie di carnevale e pasquali e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di più di 10 mila euro per le ferie non godute dal docente a partire dall’anno scolastico 2018/2019 e fino all’anno 2023/2024.

Sentenza Corte d’Appello di Milano

Sulla base della sentenza della “CORTE di CASSAZIONE” n. 21780/2022 e dell’ordinanza n.28587/2024 con la quale è stato affermato che: “in nessun caso il docente a termine può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne con espresso avviso della perdita, in caso diverso del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali“, gli avvocati della UIL Scuola Lombardia sono riusciti a fare risarcire un docente per le ferie imposte dal suo dirigente scolastico negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024.

Il tribunale di Milano ha accertato in pieno il diritto del docente precario alla monetizzazione delle ferie in relazione all’anno scolastico 2018/2019 per ulteriori giorni 15, per l’anno scolastico 2019/2020 per ulteriori giorni 15, per l’anno scolastico 2020/2021 per ulteriori giorni 14, per l’anno scolastico 2021/2022 per ulteriori giorni 14, per l’anno scolastico 2022/2023 per ulteriori giorni 16, per l’anno scolastico 2023/2024 per ulteriori giorni 15. In buona sostanza la Corte d’Appello completa l’opera iniziata con il primo grado, dove il giudice del lavoro aveva dato ragione solo parzialmente all’insegnante ricorrente.

Il principio di parità con i docenti di ruolo

La sentenza suddetta è particolarmente importante perché conferma un aspetto giuridico fondamentale del lavoro dei docenti, quello della parità tra docenti di ruolo e docenti precari. Nella sentenza si legge che è prassi per tutti i docenti di ruolo, nei periodi delle vacanze di Natale e Pasqua, ma anche nei periodi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno e tra l’1 settembre e l’inizio delle lezioni, essere in servizio e a disposizione della scuola per svolgere le possibili attività funzionali all’insegnamento previste dal CCNL scuola vigente. In questi periodi di vacanza o di sospensione delle lezioni, i docenti di ruolo non vengono mai messi in ferie d’ufficio, ma fruiscono delle ferie, su loro espressa richiesta, nei mesi di luglio/agosto di ogni anno scolastico.

Il principio delle ferie dei docenti dovrebbe valere indistintamente per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato e quelli interessati da un contratto a tempo determinato senza poter riservare a questi ultimi un trattamento differente.
L’automatica collocazione in ferie dei docenti precari determinerebbe un ingiustificato trattamento discriminatorio, in difformità con quanto sancito dalla giurisprudenza comunitaria e dalla giurisprudenza di legittimità.

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