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Senza la nuova domanda, l’assegno per il nucleo familiare è sospeso al 30 giugno

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Dopo l’Inps (vedi notizia) anche la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la circolare alla quale sono allegate le tabelle da prendere a riferimento per il periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016 per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare.

Perché l’erogazione dell’assegno non sia sospesa, è necessario presentare una nuova domanda riportante i dati reddituali del 2014 desunti dalla CU2015 o dai vari modelli di dichiarazione dei redditi. Quindi, consigliamo di presentarla il prima possibile, appena si è in possesso di questi dati. Se la si presenta in ritardo, si ha comunque diritto agli arretrati.

Si ricorda che il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nell’anno 2014 dal richiedente l’assegno e dalle altre persone componenti il nucleo:

  • redditi assoggettabili all’Irpef al lordo degli oneri deducibili: redditi da lavoro dipendente e assimilati, compresi gli arretrati soggetti a tassazione separata, redditi da terreni e fabbricati, redditi da lavoro autonomo, redditi diversi e altri redditi. Il reddito dell’abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria;
  • redditi di qualsiasi natura, compresi, se superiori ad euro 1.032,91 (limite annuo riferito all’intero nucleo familiare), quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
  • redditi prodotti all’estero che se prodotti in Italia, sarebbero di per sé assoggettabili al regime italiano dell’Irpef nonché i redditi da lavoro conseguiti presso enti internazionali con sede nel territorio della Repubblica non soggetti alla normativa tributaria italiana e le pensioni accordate da organismi esteri o enti internazionali.

Non costituiscono reddito ai fini dell’assegno nucleo familiare (e quindi non vanno considerati nemmeno tra i redditi esenti):

  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
  • i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
  • le rendite vitalizie erogate dall’Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
  • le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
  • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli;
  • indennità di frequenza per i minori invalidi civili, assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato.

L’Assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70%del reddito complessivo del nucleo familiare.