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Split payment, la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate con le indicazioni [PDF]

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Con la circolare n. 27/E, l’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato nuovi chiarimenti in merito al meccanismo della scissione dei pagamenti IVA (split payment).

Con la nuova circolare, vengono fornite ulteriori indicazioni a Pubbliche amministrazioni e fornitori in materia di adempimenti, rimborsi e sanzioni alla luce delle misure introdotte dalla manovra correttiva 2017.

Riguardo i destinatari del meccanismo dello split payment, la circolare precisa è stata prevista l’estensione della scissione dei pagamenti a tutte le Società controllate, in misura non inferiore al 70 per cento, dalla PA.

Altra indicazione riguarda i versamenti diretti dell’IVA che PA e società acquirenti di beni e servizi possono effettuare con il meccanismo dello split payment.

Questi soggetti possono versare cumulativamente l’Iva dovuta tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di esigibilità dell’imposta (senza possibilità di compensazione), con un codice tributo appositamente predisposto. In alternativa, le PA e le società acquirenti di beni e servizi possono far confluire l’imposta dovuta nella liquidazione periodica, avvalendosi della possibilità di annotare le fatture di acquisto nel registro acquisti o nei registri delle fatture e dei corrispettivi.

CIRCOLARE27 EDEL07112017

RIGUARDA ANCHE LE SCUOLE

L’articolo 1 della legge di Stabilità 2015, ha previsto per le pubbliche amministrazioni che acquistano beni  e servizi, qualora non siano soggetti passivi dell’IVA, di versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura dai loro fornitori. Ciò significa che sono le stesse PA a dover liquidare l’IVA sugli acquisiti effettuati senza che debbano provvedere i loro fornitori.

Lo split payment viene applicato nei rapporti tra imprese private e Pubblica Amministrazione, secondo il classico meccanismo della scissione dei pagamenti che funziona in questo modo: l’impresa privata incassa dalla PA quanto dovuto per l’operazione eseguita al netto dell’IVA, la PA poi si occupa di versare direttamente l’IVA a debito sull’operazione.

A riguardo il MIUR, con la nota prot. n. 2291 del 9/2/2015 inviata alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado agli Uffici Scolastici Regionali E p.c. ai Revisori dei Conti – Miur per il tramite della Scuola, ha precisato che:

  • in riferimento all’efficacia della nuova norma va specificato che questa si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica successivamente alla stessa data;
  • il Decreto del 23 gennaio 2015 “Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”, del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in attuazione al disposto normativa individua le modalità di versamento dell’imposta;
  • le istituzioni scolastiche, in quanto titolari di conti presso la Banca d’Italia, dovranno utilizzare il modello “F24 Enti pubblici”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;
  • il versamento dell’I.V.A. dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando l’apposito codice tributo. L’I.V.A. potrà essere versata, entro il suddetto termine, con le seguenti modalità:
  • con un distinto versamento dell’I.V.A. dovuta per ciascuna fattura, la cui imposta è divenuta esigibile;
  • con un versamento cumulativo dell’I.V.A. dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente;
  • le istituzioni scolastiche potranno effettuare il versamento dell’imposta divenuta esigibile non appena l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile il relativo codice tributo. In ogni caso il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ha previsto, altresì, nelle more dell’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2015, l’accantonamento delle somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, che dovrà pertanto avvenire entro il16 aprile 2015;
  • nei confronti delle pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, ai sensi dell’articolo 5 del decreto attuativo sopra citato, è previsto l’obbligo di annotare le relative fatture nel registro, di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 633 del 1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente. In tali casi “l’imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre”;
  • infine, in caso di verifiche o controlli, le istituzioni scolastiche devono mettere a disposizione la documentazione utile, tra cui le fatturazioni elettroniche, per verificare la corrispondenza tra l’importo dell’I.V.A. dovuta e di quella versata per ciascun mese di riferimento, fermo restando il monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Entrate sui versamenti effettuati che, previa intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, acquisisce ed elabora le informazioni contenute nelle fatture elettroniche e nei predetti versamenti.

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La circolare n. 1/E del 10/02/2015 illustra nel dettaglio il nuovo meccanismo e l’ambito di applicazione.

La scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633 del 1972.

Devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni (ad esempio, piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale o non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi ovvero altre modalità semplificate di certificazione specificatamente previste.

La scissione dei pagamenti si applica anche nei confronti delle scuole. Infatti, l’Agenzia delle Entrate scrive che “si ritiene che le amministrazioni pubbliche individuate dalla norma in commento come destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, in presenza degli altri requisiti ivi previsti, siano:

  • Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). […]
  • […]
  • Istituti universitari […]”.

Per ragioni di semplicità operativa può essere utile avvalersi dell’ausilio dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA), consultabile QUI

Esempio:

  • “Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado” – codice L33;
  • “Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, musicale e Coreutica – AFAM” – codice L43;
  • “Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici” – codice L17.