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Stipendi dei dirigenti, sospeso l’obbligo di pubblicazione

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Con Comunicato del Presidente del 7 marzo scorso l’ANAC ha comunicato la sospensione dell’efficacia della Determinazione dell’8 marzo 2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14,co. 1-ter, ultimo periodo del d.lgs. 33/2013, concernente l’obbligo dell’amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale il dato trasmesso da ciascun dirigente sull’importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica.

La sospensione si è resa necessaria per via della del TAR Lazio, sez. I-quater, n. 84/2018, su ricorso proposto dal Garante per la protezione dei dati personali, per lacorretta interpretazione dell’ordinanza cautelare dello stesso TAR del 2 marzo2017 n. 1030, con la quale sono stati sospesi gli atti del Garante volti a dare attuazione agli obblighi di trasparenza relativi ai dati reddituali e patrimoniali nonché ai compensi e agli importi di viaggio di servizio dei dirigenti.

Il Garante, in particolare, ha chiesto al Giudice amministrativo di precisare se l’ottemperanza alla richiamata ordinanza cautelare precludesse, o meno, anche la pubblicazione del dato relativo all’ammontare degli “emolumenti complessivi percepiti acarico della finanza pubblica” percepiti da ciascun dirigente, non oggetto diretto dell’ordinanza cautelare n. 1030/2017.

Il TAR con la sentenza n. 84/2018 ha deciso che «la corretta interpretazione dell’ordinanza cautelare di cui trattasi, alla luce del conseguimento da parte dei ricorrenti dell’effetto utile che le è proprio, preclude anche la pubblicazione del dato aggregato di cui al comma1-ter dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013».

Fatte queste premesse, il Consiglio dell’ANAC in data 1° marzo 2018 ha valutato opportuno sospendere l’efficacia della Determinazione dell’8 marzo 2017 n. 241 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 co. 1-ter ultimo periodo, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale, richiesta dallo stesso TAR.