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Superamento del periodo di prova

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Il Ministero della pubblica istruzione precisa tramite la nota prot. 3699 del 29 febbraio 2008 che per il personale docente, educativo ed Ata nominato in ruolo dopo il 31 agosto 2007, e in servizio nell’a.s. 2007/2008 come supplente annuale sino al termine delle attività didattiche o come supplente temporaneo con prestazione di servizio non inferiore a 180 giorni, e che, pertanto, assumerà servizio dal successivo anno scolastico beneficiando della retrodatazione giuridica della nomina, tale periodo di servizio prestato come supplente, è valido ai fini della prova, purché svolto, nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini, ovvero, per il personale Ata, nello stesso profilo professionale.
Il predetto personale ha la possibilità di svolgere le attività di formazione (per il personale docente ed educativo il Ministero della pubblica istruzione ha emanatolo scorso28 febbraio la nota prot. n. 3577 riguardante la formazione in ingresso) nel corso dello stesso anno scolastico. Ttale opzione è consentita anche alla lavoratrice madre, seppur in assenza di regolare prestazione del servizio.