Una docente X inserita in graduatoria di istituto di II fascia per la classe di concorso A0XX, ci chiede se è corretta la procedura adottata dalla dirigente scolastica di un Liceo per l’assegnazione di una supplenza breve e saltuaria dal 7 gennaio al 30 aprile 2026. La dirigente convoca tramite mail istituzionale per una intera cattedra 10 docenti della graduatoria di Istituto II fascia della classe di concorso A0XX, la docente X è in seconda posizione e, immediatamente, si rende disponibile per la supplenza di tale cattedra. La dirigente scolastica assegnerà 7 ore di tale cattedra alla docente Y prima in graduatoria e poi offrirà 11 ore alla docente X, seconda in graduatoria. Quindi è legittima la procedura adottata dalla dirigente scolastica?
Per essere coerenti con quanto scritto nell’OM 88 del 16 maggio 2024, normtiva che regoa gli incarichi e supplenze per il biennio scolastico 2024/2025 e 2025/2026, dobbiamo affermare che la dirigente scolastica non ha seguito la disciplina normativa dell’Ordinanza Ministeriale, per cui ha agito illegittimamente nello spezzare la cattedra intera per agevolare la docente Y.
È utile sapere che nelle premesse all’OM 88 del 16 maggio 2024 è scritto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha RITENUTO di non accogliere la richiesta del CSPI di prevedere, all’articolo 12, comma 12, e all’articolo 13, comma 20, che il completamento possa attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, al fine di salvaguardare l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno ed evitare la creazione di ulteriori frazionamenti orari.
Per quanto su premesso le cattedre intere e disponibili per le supplenze non potrebbero essere spezzate in frazioni orarie per consentire il completamento orario di chi si trova con uno spezzone già assegnato, quindi a maggior ragione il MIM chiede di non frazionare le cattedre per consentire a più aspiranti di ottenere spezzoni di supplenza. Chiaramente da questo ragionamento sono escluse le tipologie di contratti part time per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto, un diritto contrattuale che in ogni caso viene mantenuto per le suddette tipologie di contratto.
Nel caso delle cattedre disponibili per le GPS, queste non possono essere spezzate, come previsto dall’art.12, comma 12 dell’OM 88/2024, come per altro, le cattedre disponibili per le supplenze dalle graduatorie di Istituto, anche quelle supplenze brevi e saltuarie, ai sensi dell’art.13, comma 20 dell’OM 88 del 16 maggio 2024.
Quindi la docente X che si vede assegnata le 11 ore di supplenza, potrebbe pretendere, in caso di rinuncia alla cattedra della docente Y, di avere la supplenza dal 7 gennaio al 30 aprile 2026 per l’intera cattedra. In buona sostanza la dirigente scolastica frazionando la cattedra in 7 ore assegnate alla docente Y e 11 ore alla docente X, ha agito in modo illegittimo non rispettando l’OM 88/2024, ma sicuramente ha accontentato due docenti che potranno fare, entrambi, 8 punti per i 4 mesi di supplenza.