Prima Ora | Notizie scuola del 12 maggio 2026

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12.05.2026

Supplenze 2026/2027: Ripescaggio dei docenti in tutte le fasi in relazione al punteggio e alla posizione in graduatoria

Fra le novità più rilevanti riguardanti il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, spicca la modifica introdotta dall’O.M. 27 del 16 febbraio 2026 che prevede l’attribuzione delle supplenze, sui posti che dovessero risultare disponibili, dopo ogni fase, anche per effetto di rinuncia, agli aspiranti docenti utilmente collocati in graduatorie che non siano risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse.

Graduatorie provinciali per le supplenze

Il mese di luglio di ogni anno, è diventato il mese in cui i docenti, inseriti nelle GPS, al fine di poter usufruire degli incarichi a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al 30 giugno, possono presentare la domanda con la quale scegliere fino a 150 preferenze nella provincia dove risultano iscritti nelle graduatorie provinciali per le supplenze.

Ordine delle preferenze

L’ordine con cui sono indicate le sedi siano esse scuole, comuni, distretti o intera provincia, assume una rilevanza notevole, nella misura in cui l’algoritmo, alla luce della novità suddetta, rispetta l’ordine e il punteggio con il quale si è inseriti nelle singole GPS, ripercorrendo la graduatoria, al fine di evitare il conferimento di supplenze a docenti con un punteggio inferiore su una sede scelta da un docente con un punteggio superiore.

Mancata presentazione della domanda

La mancata presentazione della domanda, costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato sia per tutto l’anno, sia fino al termine delle attività didattiche sulla base delle GAE, e in seguito dalle GPS prima fascia e successivamente dalle GPS seconda fascia, sulla base delle graduatorie d’istituto, per tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.

Mancata indicazione di alcune sedi

Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento sia sulla base delle GAE che dalle GPS.

Rinuncia o abbandono della supplenza

Gli aspiranti docenti che rinunciano all’assegnazione della supplenza conferita o che non assumono servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare a ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze, anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.

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