Il tema dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze continua a generare dubbi tra gli aspiranti docenti, soprattutto quando si tratta di comprendere come vengono valutati titoli e servizi dichiarati nella domanda. La corretta interpretazione delle regole diventa infatti decisiva per evitare errori e per capire come verrà determinato il punteggio in graduatoria.
Con la nota n. 8082 del 30 marzo 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito agli Uffici scolastici territoriali alcune indicazioni operative per la corretta valutazione dei titoli e dei servizi dichiarati dagli aspiranti docenti nelle GPS 2026/2028. L’obiettivo è garantire un’interpretazione uniforme delle norme nell’ambito delle procedure di aggiornamento delle graduatorie.
Tra i primi chiarimenti forniti dal Ministero vi sono quelli relativi alla valutazione del servizio svolto senza il prescritto titolo di accesso. La nota precisa che tale servizio è valutabile esclusivamente nel caso in cui l’aspirante sia in possesso del titolo al momento della presentazione della domanda di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie.
È prevista tuttavia una specifica eccezione per gli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze della formazione primaria. In questo caso il servizio prestato può essere valutato come servizio specifico nella seconda fascia delle GPS per le corrispondenti tipologie di posto. Lo stesso servizio non può invece essere valutato come servizio non specifico per altre classi di concorso o tipologie di posto.
Un altro chiarimento riguarda i docenti di educazione motoria nella scuola primaria inseriti nelle graduatorie. La nota precisa che il servizio prestato su posto di sostegno nella scuola primaria da docenti di educazione motoria privi del titolo di accesso ai posti comuni della primaria non è valutabile.
Questo perché la normativa stabilisce che il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato ai docenti dello stesso grado di istruzione e non può essere impiegato negli altri insegnamenti della scuola primaria.
Le indicazioni ministeriali affrontano anche il tema della specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, situazione che riguarda molti aspiranti docenti inseriti nelle graduatorie con riserva.
In particolare, i docenti che erano stati inseriti con riserva nella prima fascia sostegno per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 o negli elenchi aggiuntivi e che nel frattempo comunicano il conseguimento del titolo in Italia secondo le disposizioni previste dalla normativa potranno essere inseriti a pieno titolo nella prima fascia sostegno per il biennio 2026/2027 e 2027/2028.
La nota chiarisce anche che nel caso in cui l’aspirante, iscritto con riserva nella prima fascia in attesa del conseguimento del titolo in Italia, comunichi l’avvenuto conseguimento e scelga l’inserimento nelle graduatorie sulla base del nuovo titolo, la precedente posizione con riserva verrà meno.
Infine, i docenti che partecipano ai percorsi di specializzazione previsti dalla normativa ma che, avendo rinunciato alla domanda di riconoscimento del titolo estero, non conseguono il titolo al termine del percorso, saranno depennati dalla posizione con riserva nelle graduatorie.
La nota ministeriale fornisce chiarimenti anche in merito alla valutazione delle certificazioni linguistiche dichiarate dagli aspiranti docenti.
In particolare, sono valutabili esclusivamente le certificazioni linguistiche conseguite nel periodo in cui l’ente che le rilascia era autorizzato al rilascio di tali titoli. Questo significa che possono essere considerate valide anche certificazioni rilasciate da enti che oggi non sono più autorizzati, purché il titolo sia stato conseguito quando l’ente era ancora accreditato. In questi casi fa fede la data di rilascio del certificato e non quella di superamento delle prove.
Per quanto riguarda invece i titoli CLIL, le nuove tabelle di valutazione ribadiscono un principio già applicato nei bienni precedenti: tali titoli sono valutabili soltanto se rilasciati dalle università.
Di conseguenza, nel caso in cui titoli CLIL presentati negli aggiornamenti precedenti non risultino conformi a questa previsione, gli uffici scolastici procederanno alla decurtazione del punteggio attribuito. Per facilitare le verifiche sarà messo a disposizione degli uffici un elenco con i nominativi degli aspiranti che hanno dichiarato tali titoli.
Le disposizioni ministeriali chiariscono anche le modalità di valutazione delle certificazioni informatiche.
I docenti che hanno già ottenuto la valutazione di tali certificazioni secondo le tabelle previste dall’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 mantengono il punteggio assegnato, fino a un massimo di 2 punti.
Inoltre, nel caso in cui un docente già presente nelle GPS presenti domanda di aggiornamento per un nuovo insegnamento appartenente alla stessa tabella di valutazione, le certificazioni informatiche dichiarate per l’insegnamento precedente possono essere valutate anche per il nuovo insegnamento.
Per le nuove certificazioni informatiche, la nota stabilisce che è valutabile una sola certificazione per ciascun framework, una per DigComp 2.2 e una per DigCompEdu.
Un ulteriore chiarimento riguarda il diploma EsaBac, che non costituisce requisito di accesso alla classe di concorso BA02 (Conversazione in lingua straniera – Francese), poiché il titolo di studio richiesto deve essere conseguito in uno dei Paesi in cui la lingua è madrelingua.
La nota interviene anche sulla situazione delle classi di concorso accorpate previste dal decreto ministeriale n. 255 del 2023.
In questo caso viene precisato che il punteggio relativo all’“ulteriore abilitazione nella medesima classe di concorso” non può essere attribuito all’altra classe di concorso accorpata quando l’abilitazione è stata conseguita, dopo l’entrata in vigore del decreto, a seguito della frequenza di un singolo percorso abilitante.
Un altro chiarimento riguarda la durata del servizio dichiarato dagli aspiranti docenti. Gli aspiranti che alla data di scadenza delle domande non avevano ancora maturato l’intera annualità di servizio potevano indicare la data di scadenza del contratto in essere, da confermare entro il 2 luglio 2026.
La nota precisa però che se un aspirante ha indicato una scadenza successiva rispetto alla reale durata del contratto, ad esempio confidando in una possibile proroga, il servizio dichiarato non potrà essere valutato.
La nota ministeriale chiarisce anche la valutazione dei titoli di differenziazione didattica Montessori, Pizzigoni e Agazzi.
In questo caso sono valutabili esclusivamente i titoli che costituiscono abilitazione all’insegnamento con tali metodi didattici. Non sono invece valutabili i titoli di specializzazione o di perfezionamento relativi a queste metodologie, anche se rilasciati da enti di formazione accreditati dal Ministero.
Per quanto riguarda invece le GPS di strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado (classe A055), la nota precisa che non si applica più la disciplina transitoria prevista dalla normativa precedente. Di conseguenza non rientra più tra i requisiti di accesso il possesso di un servizio specifico di almeno 16 giorni nei licei musicali.
Infine viene chiarito che non può essere valutato come ulteriore titolo il diploma di conservatorio di vecchio ordinamento qualora tale diploma sia stato utilizzato come requisito di accesso per il conseguimento del diploma accademico di II livello.