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Supplenze brevi ATA con personale già in servizio e completamento di orario

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L’USR per la Toscana ha pubblicato una risposta a quesito in merito alla possibilità che il personale A.T.A. a tempo indeterminato in servizio annuale a tempo determinato su profilo diverso da quello di appartenenza ai sensi dell’art. 59 del C.C.N.L. Scuola, con orario settimanale di servizio inferiore a quello previsto contrattualmente per il posto ricoperto, possa essere destinatario di ulteriori nomine a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie al fine di ottenere completamento dell’orario di servizio.

A tale proposito, l’USR ha ricordato che l’art. 59 dispone che il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede, e che l’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal C.C.N.L. per il personale assunto a tempo determinato.

In proposito, l’ARAN ha chiarito che l’annualità del contratto atto a conseguire la detta aspettativa è da intendersi riferita ai contratti aventi termine al 30 giugno o 31 agosto.

Pertanto, il personale A.T.A. che abbia sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato di durata fino al 30 giugno o al 31 agosto ai sensi dell’art. 59 è posto in aspettativa senza assegni ed è sottoposto alla disciplina contrattuale del corrispondente personale a tempo determinato, senza che in ciò assuma rilevanza l’orario di servizio prestato sul profilo ricoperto a tempo determinato.

La disciplina contrattuale per il personale a tempo determinato, riferibile quindi anche al personale in questione, riguarda il trattamento economico, le ferie, etc., nonché il diritto al completamento dell’orario “ove ne ricorrano le condizioni”.

In assenza di alcun rinvio a quanto disposto all’art. 59, le condizioni per avere diritto al completamento si trovano nelle norme sul completamento di cui all’art. 4 del DM 13 dicembre 2000, n. 430, in quanto compatibili con la posizione di
titolarità del personale in questione, il quale, sebbene posto in aspettativa senza assegni, nel profilo di provenienza rimane dipendente a tempo indeterminato di una pubblica  amministrazione.

In particolare, tale articolo dispone che il personale a cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di due scuole e tenendo presente il criterio della facile  raggiungibilità.

Secondo l’USR è invece esclusa al personale in servizio ai sensi dell’art. 59 la possibilità, prevista dal regolamento, di ottenere il completamento di orario anche in scuole non statali, stante la vigenza delle norme sull’incompatibilità di cui all’art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Quindi, il personale ATA in servizio a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 ha diritto ad ottenere, in base alla posizione di graduatoria, nel rispetto delle condizioni poste dal citato D.M. 430/2000 ed esclusivamente nelle scuole statali, al completamento di orario anche con contratti a tempo determinato di durata temporanea.