Un dirigente scolastico X ci chiede se è possibile soddisfare, dalla graduatoria interna di Istituto del Liceo che dirige, due aspiranti supplenti spezzando una cattedra intera in due spezzoni da 12 e 6 ore. Il primo aspirante supplente vorrebbe le 6 ore per completare uno spezzone di 12 ore già preso da GPS, mentre il secondo aspirante, che non è impegnato, prenderebbe le 6 ore restanti dal frazionamento della cattedra. In buona sostanza il dirigente scolastico X vorrebbe spezzare una cattedra intera in due spezzoni per sostituire con due supplenti, il docente assente titolare di cattedra intera. La supplenza è breve e saltuaria con scadenza fissata al 2 aprile 2026.
È utile sapere che nelle premesse all’OM 88 del 16 maggio 2024 è scritto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha RITENUTO di non accogliere la richiesta del CSPI di prevedere, all’articolo 12, comma 12, e all’articolo 13, comma 20, che il completamento possa attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, al fine di salvaguardare l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno ed evitare la creazione di ulteriori frazionamenti orari.
Per quanto su premesso le cattedre intere e disponibili per le supplenze non potrebbero essere spezzate in frazioni orarie per consentire il completamento orario di chi si trova con uno spezzone già assegnato, quindi a maggior ragione il MIM chiede di non frazionare le cattedre per consentire a più aspiranti di ottenere spezzoni di supplenza. Chiaramente da questo ragionamento sono escluse le tipologie di contratti part time per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto, un diritto contrattuale che in ogni caso viene mantenuto per le suddette tipologie di contratto.
Nel caso delle cattedre disponibili per le GPS, queste non possono essere spezzate, come previsto dall’art.12, comma 12 dell’OM 88/2024, come per altro, le cattedre disponibili per le supplenze dalle graduatorie di Istituto, anche quelle supplenze brevi e saltuarie, ai sensi dell’art.13, comma 20 dell’OM 88 del 16 maggio 2024.
In buona sostanza il dirigente scolastico X, frazionando la cattedra in 12 ore assegnate al supplente A e 6 ore al supplente B, ha agito in modo illegittimo non rispettando l’OM 88/2024, ma sicuramente ha accontentato due docenti che potranno fare, entrambi, 4 punti per i 2 mesi di supplenza.