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08.02.2026

Supplenze personale Ata, la scuola del primo contratto deve subito controllare le dichiarazioni personali fatte in domanda per la convalida del punteggio

Lucio Ficara

La collaboratrice scolastica X, individuata supplente in un Istituto Comprensivo del Piemonte dalle graduatorie di Istituto di terza fascia ata, ci chiede se è normativamente regolare e lecito che il dirigente scolastico le abbia recapitato una comunicazione in cui si avvisa dell’avvio del procedimento di controllo dei titoli posseduti dall’aspirante inserita in graduatoria di Istituto di III fascia ata 2024/2027 per il profilo di collaboratore scolastico. Il dirigente scolastico comunica il suddetto controllo con la seguente premessa:

La normativa di riferimento

Possiamo affermare che la suddetta comunicazione non è coerente con la normativa di riferimento. Infatti l’Istituto Comprensivo piemontese sembrerebbe fare confusione tra la normativa riferita al controllo dei titoli per il personale docente nominato supplente dalle GPS oppure dalle Graduatorie di Istituto dei docenti, piuttosto che al controllo dei titoli riferibile alle graduatorie di Istituto III fascia Ata.

Come si può notare, il dirigente scolastico cita tra la normativa della suddetta comunicazione, l’OM 88 del 16 maggio 2024 art.8 c.7,8,9,10, ordinanza che si riferisce al personale docente e non certamente al personale Ata e quindi al profilo dei collaboratori scolastici. A tal proposito è utile sottolineare che l’Ordinanza Ministeriale 88 del 2024 si riferisce alle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4,
commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo
.

A nostro parere, il dirigente scolastico avrebbe dovuto fare la sua legittima attività del controllo dei titoli dichiarati dalla supplente Ata, profilo collaboratore scolastico, basandosi normativamente sul Decreto Ministeriale 89 del 21 maggio 2024.

È opportuno specificare che il suddetto “decreto” è attinente alle Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico, operatore scolastico; inoltre, è importante sottolineare che nella comunicazione del controllo titoli rivolta alla collaboratrice scolastica, sarebbe probabilmente dovuto comparire il riferimento normativo DM 89 del 21 maggio 2024, artt. 6, 7 e 8.

Proprio il comma 11 dell’art.6 del DM 89/2024 specifica che l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.

All’esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema, ai sensi del comma 12 dell’art.6 del DM 89/2024, i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. In caso di esito negativo della verifica, il ds che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta, ai sensi del comma 13, il relativo provvedimento registrando a sistema l’esclusione di cui all’articolo 7 del DM 89/2024, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante.

Il dirigente scolastico comunica, infine, il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all’aspirante e alle scuole da quest’ultimo individuate in fase di presentazione dell’istanza. Restano in capo, sempre al ds che ha effettuato i controlli, la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000.

Il diritto al ricorso del supplente

Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati dal collaboratore scolastico comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi. In ogni caso il supplente ha diritto al ricorso per difendere anche la sua esclusione dalla graduatoria, con un atto giurisdizionale.

Infine, va ricordato che gli aspiranti che abbiano presentato ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti di nullità della domanda o di esclusione, come definito dal comma 7 dell’art.8 del DM 89/2024, nelle more della definizione del ricorso e in possesso di provvedimento giurisdizionale non definitivo favorevole sono iscritti con riserva nella graduatoria.

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