BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
17.04.2026

Supplenze docenti: Diritto alla proroga del contratto se il titolare rientra dopo il 30 aprile

Fra gli argomenti disciplinati dal CCNL/SCUOLA del 2006/2009, l’art. 37, confermato dai successivi contratti, dispone che al fine di garantire la continuità didattica, il supplente ha diritto alla proroga della supplenza fino al termine delle lezioni con il diritto a partecipare agli scrutini e alle valutazioni finali, qualora il docente titolare, assente per un periodo continuo di 150 giorni (per le classi non terminali) o di 90 giorni (per le classi terminali), rientri dopo il 30 aprile.

Quando scatta il diritto di proroga

In merito al sistema di calcolo dei 90 o 150 giorni di assenza del titolare, va precisato prima di tutto che il diritto alla proroga è esercitabile soltanto se il rientro del titolare avviene dopo il 30 aprile, qualora il rientro dovesse avvenire in una data precedente al 30 aprile, anche se l’assenza del titolare dovesse essere di 90 o 150 giorni, per il supplente non scatterebbe il diritto di proroga.

Come si calcolano i giorni di assenza

Al fine di calcolare i giorni di assenza del titolare è corretto contare i giorni a ritroso dalla data di rientro del titolare, includendo le domeniche, i giorni festivi e le sospensioni delle lezioni (vacanze di Natale, Pasqua). Fermo restante che l’assenza del titolare sia stata continua e senza alcun rientro anche per un solo giorno.

Impiego del titolare

Il docente titolare, assente per 90 giorni nella classe non terminale, o 150 giorni nelle classi terminali, qualora il suo rientro dovesse avvenire dopo il 30 aprile sarà impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici e educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate