Attualità

Supplenze, quale completamento orario per i docenti che hanno ricevuto uno spezzone minimo di 7 ore

Fra le problematiche che si stanno verificando all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, assumono carattere urgente quelle relative alla procedura da seguire per far completare l’orario di cattedra al docente che abbia ricevuto la nomina su uno spezzone orario pari o superiore a sette ore.

Orario di cattedra

L’orario di cattedra completo cambia riguardo all’ordine di scuola in cui il docente opera. Secondo quanto esplicitato nel CCNL/SCUOLA l’orario completo d’insegnamento è di: 25 ore per la scuola dell’infanzia, 22 per la primaria e 18 per la secondaria di primo e secondo grado.

Nel caso in cui, a seguito della richiesta dell’organico, dovessero rimanere spezzoni orari, questi possono essere uniti ad altri spezzoni, anche di scuole diverse, fino a completamento dell’orario di cattedra.

Completamento di orario

L’art. 4 del decreto 131 del 2007 afferma, in modo chiaro e inequivocabile, che un docente nel ricevere una supplenza su uno spezzone orario, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, conserva titolo a conseguire il completamento d’orario esclusivamente nell’ambito della provincia in cui si trova inserito, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio d’insegnamento.

Detto completamento può effettuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Cumulabilità ore

Gli spezzoni orario possono essere cumulabili con più rapporti di lavoro a tempo determinato per insegnamenti appartenenti alla stessa tipologia.
La cumulabilità inoltre può avvenire per il personale docente della scuola secondaria, per tutte le classi di concorso, sia di primo sia di secondo grado, rispettando il limite massimo di tre sedi scolastiche e al massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

Procedura

Il diritto al completamento della cattedra è ripreso dall’art. 12 dell’O.M. 60 del 10 luglio rimarcando, ove ve ne fosse la necessità, il diritto a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento di quello obbligatorio
d’insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.

Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Alla luce di quanto su esposto va chiaramente affermato che l’insegnamento non può avvenire nelle stesse ore, quindi sta ai dirigenti degli istituti coinvolti, trovare una mediazione affinché il docente in servizio su spezzone possa completare l’orario di cattedra.

Salvatore Pappalardo

Articoli recenti

Alla preside Savino hanno scritto ‘Stai zitta!’: “se fossi stata un uomo non l’avrebbero fatto, le donne in posizioni apicali danno ancora fastidio”

"Pur non sottovalutando le offese rivoltemi in quanto antifascista, spiacevoli ma non originali, sono convinta…

28/04/2024

Minacce alla preside Savino di Firenze autrice di una circolare antifascista: tre lettere con intimidazioni ed escrementi. La Digos indaga

Riceve periodicamente minacce e pesanti insulti la preside Annalisa Savino, dirigente del liceo scientifico Leonardo…

28/04/2024

Facoltà di Architettura, prove di ammissione entro il 30 settembre 2024: il decreto

Il Ministero dlel'Università e Ricerca ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 627 contenente le modalità e…

28/04/2024

Biblioteche scolastiche, domande entro il 3 maggio 2024 per accedere al fondo per la promozione della lettura

Scade alle ore 12 del 3 magigo 2024 il termine per presentare domanda per accedere…

28/04/2024

Rilevazione permessi legge 104/92, scadenza del 30 aprile 2024: i dati da comunicare

La consueta scadenza del 31 marzo per la rilevazione dei permessi di cui alla legge…

28/04/2024