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Supporto psicologico online per gli studenti, Garante privacy dà il via libera al servizio “AscoltaMi”

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) riguardante “AscoltaMi”, il nuovo servizio di supporto psicologico online dedicato agli studenti. L’iniziativa punta a offrire un aiuto concreto ai giovani, definendo chiaramente i ruoli dei soggetti coinvolti e le modalità di erogazione delle prestazioni.

Un servizio gratuito sulla piattaforma Unica

Il servizio, facoltativo e gratuito, è accessibile attraverso la piattaforma Unica. Destinato agli studenti che hanno presentato domanda e ricevuto il relativo contributo economico, “AscoltaMi” richiede la presa visione dell’informativa privacy e la prestazione del consenso informato all’atto medico. Anche i servizi sociosanitari territoriali possono giocare un ruolo attivo, segnalando alle scuole situazioni di disagio generale e informando le famiglie sull’esistenza del servizio, pur senza trasmettere dati personali sensibili.

Privacy e protezione dei dati al centro

Il decreto recepisce le osservazioni del Garante per garantire la piena conformità alla normativa sulla privacy. Il MIM è titolare del trattamento dei dati solo per quanto riguarda le procedure di riconoscimento del contributo economico. Al contrario, lo psicologo – scelto dalle famiglie sulla base di apposite schede informative – fornisce una propria informativa durante il primo incontro e tratta i dati esclusivamente per le finalità legate alla prestazione sanitaria.

Un punto fondamentale riguarda la sicurezza delle informazioni: il Ministero mette a disposizione la piattaforma tecnologica, ma non può visualizzare né conservare i dati clinici emersi durante le sedute.

Gestione dei casi di fragilità

Il protocollo disciplina con rigore anche le situazioni più delicate. Se lo psicologo individua particolari fragilità in un minore, è tenuto a segnalarlo ai genitori o ai tutori legali. Solo con il consenso di questi ultimi (o dello studente se maggiorenne), il professionista può informare l’istituzione scolastica su fatti appresi durante i colloqui, ma solo qualora sia ritenuto indispensabile per la tutela psicologica dell’alunno.

L’intervento del Garante ha inoltre permesso di differenziare nettamente il consenso al trattamento dei dati personali dal consenso all’atto medico, rafforzando le garanzie di trasparenza e le misure tecniche di protezione per studenti e famiglie.

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