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Titolo di studio valido per l’accesso ai corsi universitari

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Il Cun nell’adunanza del 16 settembre scorso, prendendo atto che la questione connessa all’accesso alla formazione universitaria dei diplomati quadriennali si riferisce a poche situazioni individuali, "per le quali va salvaguardato il diritto al proseguimento degli studi", si è espresso nel senso che, considerata l’eccezionalità e l’irripetibilità della situazione, nei casi in questione "possa essere affidata alle Università la definizione di un debito formativo corrispondente alle minori conoscenze conseguenti alla frequenza dell’anno integrativo in precedenza disponibile per i diplomati quadriennali".

Pertanto, con il parere del Cun viene puntualizzato il concetto di "valutazione da parte delle Università per l’individuazione di eventuali obblighi formativi" cui era stato fatto riferimento nella nota del 22 maggio 2003, e viene definitivamente chiarita la questione relativa all’ammissibilità ai corsi universitari degli studenti con titolo di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale.


Per visionare la nota dell’Afam del 30 settembre 2004, prot. n. 3120 consulta "Ulteriori approfondimenti".