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Trattamento economico nuovo personale

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Nel confermare le istruzioni di cui alla circolare ministeriale n. 399 del 29 settembre 1998 il Ministero fornisce alcune precisazioni sui seguenti casi:

Personale assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal capo d’istituto ai sensi dell’art. 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
Tale tipo di contratto riguarda i docenti e il personale A.T.A. supplenti, assunti fino alla nomina dell’avente diritto. Trattasi sostanzialmente di contratti a tempo determinato stipulati nel periodo di inizio delle lezioni fino alla nomina a tempo indeterminato o a tempo determinato dell’avente diritto disposta dal Provveditore agli Studi. Agli interessati ricordiamo che i capi d’istituto dovranno trasmettere immediatamente un originale del contratto stipulato alla competente Direzione Provinciale del Tesoro unitamente al richiesto mod. C1 o C2 a seconda se trattasi di riattivazione o nuova apertura di partita di spesa fissa.
Relativamente al personale titolare di contratto annuale o sino al termine delle attività didattiche nell’anno scolastico 1998/99, il C.N.C.C. di Latina ha stampato il modello C1 in duplice copia, una trasmessa al Provveditore agli Studi e l’altra alle scuole di servizio insieme all’ultimo cedolino di stipendio per la consegna agli interessati. Il modello C1 ricevuto dal personale, dopo averlo firmato per confermare i dati indicati o per autorizzare le modifiche eventualmente intervenute, da segnalare sugli appositi spazi, dovrà essere consegnato al capo d’istituto, presso il quale lo stesso assumerà servizio ai sensi dell’art. 40 della legge 449/97, per essere trasmesso unitamente al contratto alla Direzione Provinciale del Tesoro.

Contratti a tempo determinato per supplenze annuali o temporanee fino al termine delle attività didattiche
La stipula di questi contratti è di competenza dei Provveditori agli Studi (quelli fino al termine delle attività possono essere anche di competenza del capo d’istituto quando trattasi, per esempio di spezzoni di ore settimanali inferiori alle 7 ore e rimaste libere dopo le operazioni di nomina del Provveditore agli Studi).
Il contratto è preceduto da un modello di proposta di assunzione che l’Ufficio potrà produrre precedentemente alla convocazione. In tale sede il modello stesso verrà completato dei dati necessari dalle parti contraenti e varrà a tutti gli effetti come accettazione di contratto. Nell’ipotesi che la data di effettiva assunzione in servizio risulti diversa da quella prevista nella proposta di nomina, il capo d’istituto dovrà comunicare, via fax, la data di effettiva assunzione al Provveditorato agli Studi. Successivamente l’Ufficio, sulla base della proposta di nomina, predisporrà il contratto che verrà firmato, ovviamente anche dagli interessati, e inviato alla Direzione Provinciale del Tesoro possibilmente entro una settimana dalla data di accettazione della proposta di assunzione sia per la prima attivazione, la riattivazione o la prosecuzione (nell’ipotesi di supplenti in precedenza nominati dai capi d’istituto) dei pagamenti su partita di spesa fissa. Anche per questo tipo di contratto dovrà essere allegato il mod. C1 o C2.
Gli interessati seguano attentamente l’iter sopra indicato per non ritardare, come per il passato, ulteriormente la loro relativa retribuzione mensile.