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Tutela del reddito per i collaboratori a progetto

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Con la Circolare 36 del 9 marzo 2010 l’Inps fornisce le istruzioni procedurali per l’applicazione della suddetta disposizione, i cui destinatari sono i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata (quindi con aliquota 25,72% nel 2009 e 26,72 nel 2010) che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa.

 
L’erogazione dell’indennità è ammissibile nei soli casi del verificarsi dell’evento “fine lavoro”. Per aver diritto all’indennità devono sussistere, in via congiunta, le seguenti condizioni:
·         – monocommitenza;
·         – reddito, riferito all’anno precedente, compreso tra 5.000 euro e 20.000 euro;
·         – accredito contributivo nell’anno di riferimento di almeno una mensilità;
·         – assenza contratto di lavoro da almeno due mesi;
·         – accredito contributivo nell’anno precedente di almeno tre mensilità. 
La domanda, ricorrendone i presupposti, deve essere presentata dall’interessato, alla sede Inps territorialmente competente secondo il modello allegato (Allegato N.1), nel termine ordinatorio di 30 giorni dalla data in cui risultano essersi verificate le suddette condizioni, previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di qualificazione professionale.
La prestazione consiste nella liquidazione di un’indennità una tantum, pari al 30 % del reddito  percepito nell’anno 2009 e, comunque, non superiore ai 4.000 euro per la richiesta formulata nel corrente anno.