Registrati
20.09.2026

Quando si può rinunciare a una supplenza senza incorrere in alcuna sanzione

Una nostra lettrice inserita in GPS prima fascia, non essendo rientrata tra i docenti individuati per la supplenza dall’ USP nell’ultimo turno di nomina, ci ha chiesto:

“Qualora dovessi essere convocata dalla GI di una delle 20 scuole scelte all’atto della domanda di aggiornamento delle GPS, e in un turno successivo dovessi essere individuata per una supplenza annuale, potrei rinunciare alla supplenza breve per accettare quella annuale, o una volta accettata la supplenza in caso di rinuncia, sarei cancellata dalle GPS per il biennio di validità delle stesse?”

Regolamento supplenze

Con l’O.M. 27 del 16 febbraio 2026 e la successiva circolare ministeriale del 6 maggio 2026 sono state regolamentate le procedure concernenti il conferimento delle supplenze per il personale docente inserito nelle GAE, nelle GPS di prima e seconda fascia e nelle graduatorie d’istituto prevedendo, nel caso di rinunce all’incarico, l’esclusione dalle successive convocazioni e il depennamento dalle graduatorie. Fermo restante delle eccezioni volte a garantire la continuità didattica.

Quando è possibile rinunciare alla supplenza

Il docente che nelle varie fasi di conferimento delle supplenze non dovesse essere individuato quale avente diritto a una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, può accettare una supplenza breve e temporanea conferita dal dirigente scolastico attraverso la graduatoria d’istituto.

Qualora in una fase successiva lo stesso docente dovesse essere individuato per una supplenza annuale o fino al 30 giugno, può lasciare la supplenza breve in corso o rifiutare la nomina da GPS e mantenere la supplenza breve senza incorrere in sanzioni.

Richiesta spezzoni

Il docente che nel predisporre la domanda per le 150 sedi chiede anche gli spezzoni, non può rinunciare agli spezzoni per accettare a eventuale cattedra intera, nella misura in cui lo spezzone non è considerata supplenza breve.

Mentre qualora lo decidesse, può rinunciare a un eventuale completamento di cattedra una volta accettato lo spezzone senza incorrere in sanzioni.

Rinuncia a scuole non espresse nella domanda

Il candidato alle supplenze, nello scegliere le 150 sedi, che decide di non inserire delle scuole, qualora in esse dovessero esserci dei posti disponibili, l’algoritmo lo salta perché l’episodio è considerato tecnicamente come “rinuncia” per quelle specifiche sedi.

Fermo restante che il docente conserva il diritto di essere chiamato per supplenze brevi e/o fino al termine delle attività didattiche dalle scuole scelte in sede di compilazione delle 20 sedi d’istituto.

Quando è possibile derogare alla presa di servizio

Il docente che ottiene una supplenza (sia essa da GPS o GI) ma non può fisicamente presentarsi a scuola nel giorno stabilito, non è sanzionato per “mancata presa di servizio” se sussiste uno dei seguenti motivi giustificati dalla normativa:

  • Maternità o interdizione anticipata per gravidanza a rischio;
  • Malattia o infortunio certificato;
  • Dottorato di ricerca o borsa di studio incompatibile;
  • Precedente rapporto di lavoro in essere (pubblico o privato) per il quale è necessario assolvere il periodo di preavviso.

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate