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Utilizzazione provinciale e istanza di assegnazione provvisoria in altra provincia, si possono richiedere con due istanze entrambe le procedure

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Sono una docente titolare su disciplina A0XX nella provincia A, con il vincolo triennale della mobilità e un contratto a tempo indeterminato (già superato l’anno di prova nel 2024 in quanto neoassunta nell’anno scoalstico 2023/2024), ma ho anche titolo di sostegno per lo stesso grado della classe di concorso in cui sono titolare. Vorrei sapere se posso presentare due domande di mobilità annuale: 1) Domanda di utilizzazione da posto comune a sostegno nella provincia A in cui sono titolare; 2) Domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale nella provincia B dove ho genitore di età maggiore di 65 anni. Sarà possibile presentare entrambe le richieste? In caso di soddisfazione di entrambe le procedure, quale delle due dovrebbe prevalere? L’utilizzazione provinciale o l’assegnazione provvisoria interprovinciale?

Si possono presentare entrambe le istanze

Sul fatto che possono essere presentate entrambe le istanze non c’è alcun dubbio. Nonostante il vincolo della mobilità, la docente di ruolo su disciplina A0XX e quindi con un contratto a tempo indeterminato e con superamento dell’anno di prova, potrà sicuramente presentare istanza di utilizzazione su posto di sostegno nella medesima provincia di titolarità. Questo potrà essere fatto perché in possesso del titolo di sostegno.

Potrà inoltre presentare anche la domanda di assegnazione provvisoria per la provincia B dove risiede il genitore con età anagrafica maggiore di 65 anni, in quanto tale requisito vale come deroga al vincolo triennale della mobilità di neoassunta nel 2023/2024.

Quindi possiamo affermare, con assoluta certezza, che è possibile presentare, con due istanze separate e distinte, sia l’utilizzazione su posto di sostegno nella provincia A di titolarità, sia l’assegnazione interprovinciale verso la provincia B di residenza del genitore.

Quale delle due istanze prevale?

Se l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria fossero state richieste entrambe per la provincia A, non c’è dubbio che a prevalere è l’utilizzazione sul sostegno perché viene prima dell’assegnazione provvisoria sulla disciplina o in subordine su posto di sostegno. Ma nel caso specifico dell’utilizzazione nella provincia A e l’assegnazione provvisoria interprovinciale verso la provincia B, fino ad oggi, tenendo conto del CCNI della mobilità annuale 2019-2022, non è specificato da nessun passaggio normativo quale delle due istanze prevale in caso di soddisfazione di entrambe le procedure. Per dare una risposta a questa domanda, potremmo dire che, se ciò non venisse chiarito dal CCNI mobilità annuale 2025-2028, l’istanza che prevale è quella eseguita prima temporalmente visto che gli uffici scolastici che trattano le due procedure sono diversi.

Sarebbe auspicabile che i sindacati propongano una soluzione certa a questa particolare situazione, magari facendo scegliere l’ordine di priorità all’aspirante che presenta le due istanze e facendo in modo che gli uffici scolastici delle due province A e B dialoghino tra loro per stabilire a quale istanza dare soddisfazione e quale invece bloccare e annullare.