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Aggiornato il 14.07.2025
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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, le domande si possono compilare dal 14 al 25 luglio – NOTA

Domande per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il personale docente, educativo ed Ata, potranno essere compilate e inoltrate a partire dal 14 luglio al 25 luglio. Per i docenti che si trovano già con un contratto a tempo indeterminato la compilazione sarà da farsi attraverso il portale del MiM su Istanze Online, mentre chi è con un contratto a tempo determinato ed ha già superato l’anno di prova o si riserva di superarlo entro il 10 agosto 2025, potrà fare domanda in modalità cartacea e inviarla per PEC all’ufficio scolastico di destinazione.

Ecco chi deve presentare deroga al vincolo

Per capire quali sono i docenti che dovranno presentare l’allegato G per indicare la deroga al vincolo triennale di mobilità, diciamo che sono le seguenti categorie di insegnanti:

  1. Docenti di ruolo assunti nel 2023/2024 o 2024/2025: possono richiedere senza deroga l’assegnazione provvisoria provinciale, mentre quella interprovinciale solo se hanno una deroga (es. 104, figli minori di 16 anni, genitori ultrasessantacinquenni…);
  2. Docenti con nomina giuridica 2024/2025 ed economica 2025/2026: possono richiedere senza deroga l’assegnazione provvisoria provinciale, mentre quella interprovinciale solo se hanno una deroga (es.104, figli minori di 16 anni, genitori ultrasessantacinquenni…).

Ecco quali sono le deroghe

Alcune categorie di docenti, quelli neoassunti a partire dall’anno scolastico 2023/2024, potrebbero trovarsi in regime di vincolo triennale per la mobilità territoriale e mobilità annuale provinciale e interprovinciale. Tuttavia i docenti con vincolo potrebbero comunque fare istanza di assegnazione provvisoria, anche verso un’altra provincia rispetto quella di titolarità, in quanto in possesso di una delle deroghe a tale vincolo. Vediamo quali sono le deroghe applicabili ai docenti vincolati:

a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

Requisiti per assegnazione provvisoria

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e gradodal personale educativo e dal personale Ata, purché ricorra uno dei seguenti motivi (c’è una novità rispetto al passato):

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • ricongiungimento per l’assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, a condizione che i docenti abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Tutti gli allegati per domanda cartacea

Il MIM ha pubblicato nella mattinata del 14 luglio 2025 questa pagina con tutti gli allegati per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/2026:

Pagina del MIM con tutti gli allegati

https://www.tecnicadellascuola.it/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-domande-dal-14-al-25-luglio-tutta-la-modulistica

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  • 150 preferenze, per chi è inserito in GaE, GPS ed elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS, domande dal 17 luglio (ore 10.00) al 30 luglio (ore 14.00).

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