Home Archivio storico 1998-2013 Esami di Stato Valutazione alunni, “col cinque non si passa”?

Valutazione alunni, “col cinque non si passa”?

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La legge n.1 dell’11 gennaio 2007, introdotta dall’ex ministro Giuseppe Fioroni prevede l’ammissione agli esami di Stato per gli studenti “che siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici”. Se qualche dubbio di interpretazione poteva esserci “sulla valutazione positiva”, il successivo decreto ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007 scioglie ogni perplessità perché precisa all’art. 1 che “a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del sei”.
Dunque, alunni ammessi purché abbiano una media di voti almeno sufficiente.
Ma adesso sembra che il ministro Mariastella Gelmini voglia cambiare le regole, sostenendo che gli alunni da ammettere sono coloro che conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, avvalorando quanto affermato proprio facendo riferimento ai contenuti del nuovo schema di regolamento approvato dal Consiglio dei ministri. Ma il decreto, in ogni caso, non è stato ancora emanato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Come comportarsi allora?
Se lo chiedono presidi e insegnanti, che insieme agli studenti e ai genitori si pongono, preoccupati, un altro interrogativo: in ogni caso sarebbe corretto cambiare le regole del gioco a partita quasi conclusa, quando mancano meno di due mesi alla conclusione dell’anno scolastico?!
Anche i sindacati, sostanzialmente, sono contrari e ritengono che vada ribadito che “ferma restando in sede di scrutinio periodico o finale la competenza del docente titolare dell’insegnamento di ciascuna disciplina o gruppo di discipline di proporre la valutazione numerica in decimi dei propri alunni – precisa in un suo documento la Cisl-Scuola – l’esito complessivo della valutazione (promozione, bocciatura, ammissione o meno all’esame di Stato) resti prerogativa del consiglio di classe, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza”.
Il Ministro dell’istruzione, quindi, dovrebbe sciogliere “qualsiasi dubbio” (anche in relazione a quali discipline concorrono all’ammissione nel caso degli esami di Stato) ed eliminare “possibili ambiguità circa la corretta dialettica intercorrente nel rapporto professionale e istituzionale tra la dimensione individuale e quella collegiale dei docenti”.
Infatti, se il criterio della collegialità è chiaramente esplicitato in merito alla valutazione del comportamento, “altrettanto non appare in riferimento alla valutazione degli apprendimenti”. Anche se per la scuola di istruzione secondaria di I grado, a proposito della valutazione sul rendimento scolastico degli alunni, la legge n. 169 dello scorso 30 ottobre parla espressamente di “decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe”. Importante precisazione che non era esplicitata nel decreto legge n. 137 dell’1 settembre 2008, il cui commia 3 dell’art. 3 recitava così: “sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline”.
E forse al Ministero pochi si sono resi conto delle apprensioni di alunni, genitori e degli stessi docenti proprio in merito alla situazione, in particolare, della scuola di istruzione secondaria di I grado, dove gli allievi non fruiscono del sistema dei “debiti” e quindi rischiano di essere bocciati (senza la possibilità di partecipare ai corsi di recupero e di sostenere le successive prove di valutazione) per un solo quattro o addirittura per un cinque (fermo restando, come detto, il criterio della collegialità).
“Col cinque non si passa, col sei appena appena… “, recitava una vecchia filastrocca di ambiente scolastico.
Insomma, in un certo senso, alunni delle medie penalizzati più di quelli delle superiori! Senza dimenticare che i ragazzi delle medie hanno già dovuto “metabolizzare” quest’anno il ritorno alla valutazione con voti numerici e quelli che frequentano la terza (… se non “fermati” da un cinque agli scrutini di ammissione!!!) dovranno affrontare le “insidie” delle prove Invalsi (che psicologicamente incutono timore perché per la prima volta – lo scorso anno furono introdotte in via sperimentale – incideranno sulla valutazione complessiva dell’esame). Insomma, tanti cambiamenti in una volta e un bel po’ di adrenalina (troppa?) per dei ragazzini poco più che tredicenni.  

Sul fatto che un solo voto inferiore a sei, nella scuola media, in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, possa determinare la bocciatura dell’alunno, la Flc Cgil evidenzia, in particolare, come alcuni dirigenti scolastici abbiano sottolineato “l’incentivo alla menzogna collettiva che si produrrà nei consigli di classe se non si vogliono decimare gli alunni in sede di valutazione finale”.
Nel testo approvato dal Consiglio dei ministri il 13 marzo scorso esistono elementi di criticità che dovrebbero essere adeguatamente corretti in sede di approvazione definitiva (peraltro, lasciando che le scuole per quest’anno, a poche settimane ormai dagli scrutini, si attengano alle norme attualmente ancora in vigore ed introducendo le eventuali modifiche dei criteri di valutazione a partire dal prossimo anno scolastico), tenuto anche conto della “finalità formativa della valutazione, in una scuola – come precisa il documento della Cisl-Scuola – che punta all’inclusione piuttosto che alla selezione, che pur valorizzando le eccellenze si fa carico delle condizioni di partenza di ciascun alunno legate all’estrazione familiare e ai contesti socio-economici del territorio di provenienza”, senza che ciò contrasti con il processo avviato da alcuni anni “inteso a restituire alla scuola maggior rigore e serietà rispetto al perseguimento di conoscenze, abilità e competenze”.