La differenza tra i permessi per visita specilistica dei docenti e del personale ata è notevole, perché nelle norme contrattuali del personale ata, esiste l’art.69 del CCNL scuola 2019-2021 che assimila il permesso a quello della malattia e consente anche di consumarlo in tipologia oraria oltre che giornaliera, mentre per i docenti il riferimento contrattuale è quello dell’art.17 CCNL 2006-2009 ancora vigente, si tratta esplicitamente di una giornata di malattia che non è fiscalizzabile. Differenze nette, tra personale Ata e docenti, quindi dovrebbero esserci anche nella modalità di richiesta del permesso di assenza dal servizio.
Il docente che deve assentarsi per una visita specialistica, per una terapia o per esami diagnostici può chiedere, ai sensi dell’art.17 comma 16 sempre del CCNL scuola 2006/2009, una giornata di malattia in cui si specifica la non presenza a casa nelle fasce di reperibilità per la visita fiscale. In buona sostanza il suddetto comma 16 specifica che qualora il docente debba allontanarsi dalla sua abituale residenza durante le fasce di reperibilità (dalle ore 10 alle 12 oppure dalle 17 alle 19), per la visita medica, prestazioni o accertamenti specialistici che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’Amministrazione con l’indicazione di una diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
In ogni caso l’assenza del docente per visita specialistica è giustificabile come assenza di malattia, con indicazione espressa preventiva, nel certificato telematico, di non reperibilità nella propria residenza nella fascia oraria presumibile della visita specialistica.
È bene specificare che se l’assenza del docente per visita specialistica viene richiesta come una giornata di malattia, questa è soggetta alla trattenuta stipendiale ai sensi del comma 1 dell’art. n. 71 del decreto n. 112/08 e convertito in L. 133/08, per cui il docente ha diritto soltanto alla corresponsione del solo trattamento economico fondamentale soggetto a decurtazione di ogni indennità o emolumento, di carattere fisso e continuati. Si tratta di una trattenuta che oscilla tra i 5 e i 9 euro circa, a seconda della classe stipendiale.
Per evitare trattenute stipendiali, certificati medici per assenza dovuta alla richiesta del giorno di malattia per svolgere visita specialistica, è possibile, altrimenti, chiedere una giornata di permesso retribuito per i docenti a tempo indeterminato, ai sensi dell’art.15 comma 2 del CCNL scuola 2006/2009, e a tempo determinato con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell’art.35 comma 12 del CCNL scuola 2019-2021, oppure è possibile chiedere anche un permesso breve (anche per i docenti a tempo determinato) ai sensi dell’art.16 del medesimo contratto.
Per il personale Ata, a differenza di quanto previsto per i docenti, si applica l’art.69 del CCNL scuola 2019-2021. Tale norma contrattuale prende spunto dall’articolo 55 -septies , comma 5 -ter, del decreto legislativo 165/2001, aggiunto dall’articolo 16, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 e successivamente modificato dall’articolo 4, comma 16-bis, lettere a), b) e c), del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 , specifica che nel caso in cui l’assenza del dipendente per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.
Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
I permessi orari per visite specialistiche possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
Per il personale Ata, ai sensi del comma 9 dell’art.69 del CCNL scuola 2019-2021, è specificato che l’assenza per i permessi per visite specialistiche è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso, se per esempio un personale Ata con 36 ore settimanali di servizio ha diritto ad un massimo di 18 ore di permesso, un personale ata con 18 ore settimanali di servizio ha diritto ad un massimo di 9 ore di permesso per svolgere le visite specialistiche richieste preventivamente.