Home Mobilità A chi tocca la cattedra spezzata in più scuole dello stesso comune?

A chi tocca la cattedra spezzata in più scuole dello stesso comune?

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Le norme attualmente in vigore prevedono che il dirigente scolastico debba riformulare, entro il 31 agosto, la graduatoria interna d’istituto, includendo anche i beneficiari delle precedenze all’art. 7 del Ccni sulla mobilità.

Infatti, in caso di nuova costituzione di cattedra orario esterna nello stesso comune da assegnare a un docente già titolare nella scuola, si deve tenere conto di quanto previsto dall’art. 7 comma 3 punto c) del Ccni sulla mobilità firmato il 23 febbraio 2015. Infatti in tale norma contrattuale è scritto testualmente: “In riferimento a quanto previsto al successivo art. 18 comma 18 – primo periodo, il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti sub comunali diversi)”.

Per cui è evidente che l’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’attribuzione di una cattedra oraria esterna, per i beneficiari della precedenza art. 7, comma 2, spetta esclusivamente nel caso in cui questa cattedra orario esterna è costituita tra scuole di comuni diversi. Se invece la cattedra orario esterna è costituita tra due o tre scuole dello stesso comune, anche i beneficiari delle precedenza art. 7, comma 2, dovranno essere regolarmente inclusi nelle graduatoria interna d’istituto.

Quindi fatta questa graduatoria che comprende tutti i docenti, sarà l’ultimo ad andare a ricoprire il posto formato con il completamento esterno ma nello stesso comune. Nei casi di comuni metropolitani, come Roma, Milano, Napoli, lo stesso discorso vale fatto per cattedre orario esterne tra scuole dello stesso distretto sub comunale.

Purtroppo sempre più spesso, riceviamo segnalazioni in cui i dirigenti scolastici non aggiornano le graduatorie d’istituto, inserendo anche i beneficiari della precedenza art. 7, e utilizzano erroneamente le stesse graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari. Sappiatelo: “Questo è contrattualmente sbagliato”.