Home Personale Abilitazione all’insegnamento anche per i docenti di ruolo?

Abilitazione all’insegnamento anche per i docenti di ruolo?

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La risposta alla domanda, che molti lettori ci pongono, è affermativa: lo prevede espressamente il D.L. n.126 del 29.10.2019.

Abilitazione insegnamento: cosa dice il decreto legge

I docenti con contratto a tempo indeterminato, con almeno tre anni di servizio nella scuola secondaria statale tra il 2011/12 e il 2018/19, anche se un emendamento di maggioranza farebbe rientrare nel conteggio anche l’anno in corso, di cui uno di questi risulta essere specifico, cioè prestato per il posto per cui si concorre, possono partecipare al concorso speciale.
Se raggiungono nella prova scritta computer based un punteggio di 7/10 e, pur risultando idonei, non rientrano nel numero dei vincitori del concorso, sono ammessi, se in costanza di servizio, ad una procedura abilitante. I docenti idonei, se non ne sono in possesso, a loro spese, dovranno conseguire 24 CFU e dovranno altresì superare una prova orale davanti ad una commissione con un punteggio di almeno 7/10.
Questo è quanto il decreto legge ad oggi prevede.

Abilitazione insegnamento: cosa prevede un emendamento della maggioranza

Qualche giorno fa é stato annunciato un emendamento della maggioranza che riguarda proprio gli insegnanti di ruolo che intendono conseguire con la procedura speciale esclusivamente l’abitazione all’insegnamento. L’emendamento andrebbe incontro soprattutto ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, ma non solo, che hanno un titolo di studio valido per insegnare nella scuola secondaria di primo e/o di secondo grado e aspirano a conseguire l’abilitazione per presentare successivamente la domanda di passaggio di ruolo.

Secondo l’ emendamento, per questi docenti di ruolo se partecipano alla procedura speciale solo ai fini abilitativi, non sarebbero necessari i requisiti previsti dal DL 126/2019 (tre anni di servizio nella scuola secondaria di cui uno di servizio nella specifica tipologia di posto per cui si concorre per l’abitazione). Quindi in deroga ai suddetti requisiti, basterebbero tre anni di servizio comunque prestatati, anche se il servizio é stato prestato solo nella scuola dell’infanzia e/o primaria. Dovremo aspettare il testo di conversione in legge del Decreto 126 per modificare i verbi che abbiamo dovuto necessariamente usare al condizionale.
Per il resto, anche per questi docenti la procedura abilitante sopra descritta resta invariata.

Se l’emendamento passerà, come crediamo, essendo stato proposto dalla maggioranza di governo, si darà finalmente la possibilità a molti insegnanti di scuola dell’ infanzia e primaria ( i cosiddetti docenti ingabbiati) di partecipare ai passaggi di ruolo, la cui aliquota nei prossimi due anni sarà incrementata), come previsto dal CCNI triennale sulla mobilità.