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Ai docenti in esubero nazionale si applica il criterio di prossimità

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Che tipo di domanda di mobilità faranno i docenti che non hanno avuto per l’anno scolastico 2016/2017 un ambito di titolarità e che si trovano in esubero nazionale?

La risposta è scritta nell’art.2 comma 3 dell’ipotesi di CCNI sulla mobilità, norma che individua, tra i destinatari della domanda di mobilità, i docenti entrati in ruolo nell’anno scolastico 2015/2016 prevalentemente sui posti di potenziamento, e che essendo in esubero nazionale sono stati attualmente utilizzati nella provincia in cui erano stati immessi in ruolo l’anno precedente.

Infatti il su citato art.2 comma 3 dispone che i docenti immessi in ruolo ai sensi dell’art.1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/2015 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 16/17 un ambito territoriale di titolarità partecipano alle operazioni tra province diverse.

Se al termine di tutte le operazioni non hanno ottenuto una scuola o un ambito di titolarità vengono movimentati d’ufficio, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, su tutti gli ambiti nazionali secondo la tabella di prossimità tra province allegata all’OM 241/2016 a partire dalla prima preferenza espressa.

In caso di non presentazione della domanda, il docente viene trasferito con punti zero a partire dalla provincia di immissione in ruolo. Per ciascuna provincia, in assenza di posti comuni, detti docenti partecipano d’ufficio anche sui posti di istruzione per l’età adulta.

Il consiglio che ci sentiamo di dare ai docenti che si trovano in esubero nazionale è quello di studiarsi bene le tabelle di prossimità tra province per scegliere la prima preferenza in modo appropriato.