Infatti nell’art. 31 c’è scritto: “in considerazione della peculiarità delle attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di esperienza nei predetti corsi, è prevista una priorità per la mobilità territoriale nella prima, e seconda e terza fase.
A tal fine, nell’articolo 14, comma 1, del presente contratto sono stati individuati separatamente i posti attivati presso i corsi di cui sopra”. Quini chi ha maturato l’esperienza almeno triennale su corsi per adulti, art.32 contratto mobilità, oppure su corsi ospedalieri o carcerari, art. 31, gode di precedenza su tali tipologie di corso.
Nei modelli di domanda di trasferimento nella sezione dedicata alle precedenze ai punti 33 e 34 è previsto indicare, per coloro che vantano almeno un triennio di insegnamento in predetti corsi, la priorità al trasferimento.
Per quanto riguarda i corsi carcerari, quanto detto vale per l’istruzione secondaria, mentre non vale per quella primaria dove per poter insegnare necessita avere un titolo particolare.
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