Sono in tanti, soprattutto i dirigenti scolastici delle scuole che ripetutamente hanno dovuto chiudere in questi giorni le scuole per le ordinanze sindacali di allerta meteo, a chiedere cosa accade se si scende sotto i 200 giorni di lezioni per l’interruzione delle lezioni a causa di queste chiusure. Ci chiedono anche se è obbligatorio recuperare i giorni di chiusura con la riduzione delle vacanze, l’allungamento della chiusura dell’anno scolastico o i doppi turni di lezione, oppure se nonostante tutto l’anno scolastico risulterebbe ugualmente valido.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, è specificato che la validità di un anno scolastico è definita con lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione, tale norma è stata aggiornata dal decreto legge n.8 del 9 febbraio 2017 convertito in legge n.45 del 7 aprile 2017, dove si stabilisce una deroga al comma 3 dell’art.74 del Testo Unico della scuola. specificando che pe ri territori interessati da una crisi sismica del 2016 l’anno scolastico è valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Quindi normativamente possono esistere delle eccezioni al limite dei 200 giorni di lezione per considerare valido un anno scolastico. Per esempio il terremoto di Amatrice e Accumoli, in provincia di Rieti, che ha coinvolto numerose regioni del centro Italia ( Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche) del 2016, ha prodotto un principio di variazione del decreto legislativo 297/94, assicurando la validità dell’anno scolastico, in situazioni di eccezionalità, anche se svolto con un numero di giorni di lezioni inferiori ai 200.
Negli ultimi anni, molto spesso e in modo ripetuto durante l’anno scolastico, le scuole si trovano obbligate a chiudere e interrompere le lezioni a causa di eccezionali eventi atmosferici. In buona sostanza per allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale, i sindaci dei Comuni ordinano la chiusura delle scuole per la sicurezza degli studenti e di tutti i lavoratori della scuola. In alcuni casi, come per esempio il Comune di Cosenza, durante l’anno scolastico 2025/2026 ha dovuto chiudere le scuole per più giorni, abbassando il numero di giorni del calendario scolastico al di sotto dei 200 previsti dall’art.73, comma 3, del d.lgs. 297/94. Anche in questi casi, dispone una nota ministeriale del 2012 a firma dott.ssa Carmela Palumbo, la validità dell’anno scolastico resta garintita nonostante un numero di giorni di lezioni inferirore al limite dei 200 giorni. In tale nota si specifica che possono tuttavia accadere eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio gravi calamità naturali, eccezionali eventi atmosferici) che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche. Al ricorrere di queste situazioni, specifica la nota ministeriale n.1000 del 22 febbraio 2012, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole.