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Alternanza Scuola Lavoro, il Miur chiarisce la retribuzione del personale e i fondi destinati ai progetti

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Dal Ministero dell’Istruzione arrivano alcuni chiarimenti in merito all’alternanza scuola lavoro, toccando alcuni punti che in questo periodo hanno spesso lasciato nell’incertezza.

Prima di tutto, nella nota diffusa il 28 marzo, il Miur chiarisce l’aspetto economico dei progetti, ovvero l’erogazione alle scuole di un fondo dedicato: “i percorsi di alternanza scuola lavoro, entrati a far parte del curriculum scolastico del secondo biennio e dell’ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per effetto della legge 107/2015, godono di specifiche risorse assegnate alle istituzioni scolastiche e non devono comportare, di norma, costi per le famiglie degli studenti coinvolti”.
Questo è un punto delicato, considerato il numero di lamentele che arrivano in redazione, sul fatto che le famiglie in molti casi hanno dovuto pagare per permettere ai propri figli di frequentare gli stage formativi.
I fondi ci sono e quindi la domanda è questa: “Che fine hanno fatto i soldi destinati ai progetti laddove le famiglie devono pagare di tasca propria?

Nella nota è esplicitato il trattamento economico del personale scolastico individuato per i progetti di Alternanza Scuola Lavoro: “l’Istituzione scolastica individua, tra le risorse destinate ai percorsi di alternanza scuola lavoro previste dal comma 39 dell’articolo 1 della legge 107/2015, la quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua prestazioni aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo conseguenti all’attivazione dei percorsi di alternanza, da erogare secondo i criteri definiti nella contrattazione di istituto, e la parte destinata a coprire le spese di gestione utili alla realizzazione dei suddetti percorsi“.
Il Miur inoltre, sottolinea che “per il personale docente sono altresì retribuibili con il Fondo d’istituto le forme di flessibilità organizzativa e didattica connesse all’attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, in base all’articolo 88, comma 2, lettera a) del CCNL del 29 novembre 2007”.

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Ma ecco un’altra nota dolente: “gli allievi che frequentano percorsi di alternanza scuola lavoro mantengono lo status di studenti. L’alternanza è una opportunità formativa e gli studenti non devono sostituire posizioni professionali; essi sono costantemente guidati nelle varie esperienze, sia nell’ambito dell’istituzione scolastica che presso il soggetto ospitante, da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno, docente interno, esperto esterno)”. Quest’ultimo passaggio, in base a come si sono svolti i progetti fino ad ora, non sembra essere molto chiaro a tutti, visto che, specialmente nei licei, abbiamo parlato spesso di ragazzi che hanno pulito bagni, fatto esclusivamente fotocopie, preparato caffè e altre “mansioni” del tutto fuorvianti dagli accordi previsti.
La colpa, oltre dei soggetti ospitanti, è anche delle scuole, che a volte non hanno interrotto i progetti nonostante le lamentele degli studenti.

Per fortuna per molte scuole questi chiarimenti ministeriali servono solo a rafforzare le proprie conoscenze, dato che abbiamo parlato spesso anche di casi in cui l’alternanza scuola lavoro non solo ha seguito l’iter e tutte le procedure alla perfezione, ma ha dato vita ad esperienze di grande arricchimento formativo.

 

LEGGI LA NOTA MIUR (CLICCA QUI)

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