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Alunno bocciato: quando è possibile richiedere l’accesso agli atti anche per i compiti dei compagni?

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“Negli ultimi tempi, per via del ruolo genitoriale che tende alla iper protezione e giustificazione di qualunque situazione dei figli, si ricorre all’accesso agli atti per sistemare di tutto. Insomma, ultimamente c’è stato un abuso di queste richieste”. Lo chiarisce la dirigente scolastica Gabriella Chisari, esperta di privacy e trasparenza, durante la diretta di Tecnica della Scuola Live del 18 ottobre.

“Tuttavia – continua – va detto che anche nel caso degli esami di maturità l’ordinanza ministeriale prevede sempre la possibilità degli accessi ai documenti finali della valutazione, che vengono consegnati al dirigente, il quale poi diventa responsabile del famoso plico degli esami. A quel punto il dirigente, cui venisse fatta richiesta di accesso agli atti, dovrà valutare la tipologia di accesso. Il più delle volte si tratta di accesso documentale, ai sensi della Legge 241 del 1990 che prevede che ci sia un interesse concreto e attuale da parte del ricorrente“.

La procedura

“Il Ds ha 30 giorni per procedere ed estrarre copia dei documenti richiesti e consegnarli alla famiglia, una volta che valuta che la richiesta sia motivata da un interesse legittimo” spiega l’esperta.

E precisa: “Qualora ci dovessero essere dei controinteressati, bisognerà dare notifica anche a loro, che avranno 10 giorni per presentare eventualmente una motivata opposizione”.

Alunno bocciato: quando entrano in gioco i controinteressati?

“Un caso piuttosto comune è quello dell’accesso agli atti dell’alunno non promosso. Il genitore talvolta chiede l’accesso non solo ai compiti del proprio figlio ma anche a quelli dei compagni. E qui entra in campo un interesse concreto attuale”.

“Mi è capitato, ad esempio – ci racconta – che al momento in cui ho notificato la richiesta di accesso agli atti di un genitore a tutti i controinteressati, ho ricevuto una motivata opposizione da parte di una famiglia che con indicazioni molto precise, tra sentenze del Tar e altri riferimenti alla privacy, si è opposta alla ostensione dei compiti del proprio figliolo. In questo caso ho ritenuto questa opposizione motivata e valida e quindi ho fornito i compiti di tutti i ragazzi eccetto che quello di questo compagno. Si tratta di casi dedicati – conclude – perché entrano in gioco esigenze opposte che vanno tutelate allo stesso modo”.

Il corso

Su questi argomenti il corso Privacy e trasparenza in ambito scolasticoin programma dal 26 ottobre.