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Ammesse anche le dipendenti pubbliche ai benefici per le madri lavoratrici

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L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

Da questi benefici erano finora escluse le dipendenti del pubblico impiego, quindi anche le lavoratrici della scuola.

Ora, con decreto del 28 ottobre 2014, pubblicato nella gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2014 n.287, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha definito, per il biennio 2014-2015, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle predette misure, nei limiti delle risorse finanziare stanziate per ciascun anno di sperimentazione, prevedendo che al beneficio possono accedere, oltre alle dipendenti del settore privato o alle lavoratrici iscritte alla gestione separata, anche le dipendenti di amministrazioni pubbliche aventi diritto al congedo parentale.

Con circolare n. 169 del 16 dicembre 2014 l’Inps ha dettato istruzioni in merito.

Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili. Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. 

Nel caso in cui la madre lavoratrice richiede il contributo per l’acquisto dei servizi di baby sitting, l’Istituto consegnerà alla lavoratrice madre 600 euro in voucher  per ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia.

Invece, il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di  600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia. Per frazione mensile si intende un mese continuativo di congedo.

Le madri lavoratrici possono accedere al beneficio anche se hanno fruito in parte del congedo parentale. Inoltre, la misura è concessa in ragione del singolo figlio, quindi anche per più figli, purché siano rispettati i limiti temporali indicati nel decreto ministeriale.

Sono escluse: 

1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;

2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

Inoltre non possono richiedere il contributo le lavoratrici in fase di gestazione.

La domanda deve essere presentata all’Istituto esclusivamente attraverso il sito web istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo oppure tramite patronato.

Nel caso in cui la madre volesse fruire del contributo per più figli dovrà presentare una domanda per ogni figlio e conseguentemente la riduzione del congedo parentale opererà in riferimento al figlio per il quale il contributo è concesso.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di sperimentazione (2014-2015), quindi per il 2014 entro l’ormai imminente 31 dicembre 2014.