L’art. 47 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 dispone che “Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.”
Sull’argomento l’USR Umbria ha fornito alcune importanti precisazioni.
L’art. 3, comma 3, del D.M. n. 137 dell’11.07.2025 ha stabilito che “I docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato – ovvero a tempo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – sono tenuti ad accettare esplicitamente o a rinunciare alla sede scolastica entro cinque giorni dall’assegnazione stessa. […] L’accettazione dell’assegnazione della sede scolastica comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere qualsivoglia tipo di incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento.”
Pertanto, chiarisce l’USR, i docenti destinatari di nomina in ruolo (da concorso o da 1° fascia GPS) per l’a.s. 2025/2026 non potranno usufruire dell’aspettativa ex art. 47 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 per accettare un incarico di supplenza.
L’art. 3, comma 4 del D.M. n. 137 dell’11.07.2025 ha stabilito che “…I docenti tenuti allo svolgimento dell’anno di prova non possono accettare il conferimento di nomine a tempo determinato. I docenti assunti su posto di sostegno ai sensi della procedura di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 15 giugno 2023, n. 119, e del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 6 giugno 2024, numero 111, possono ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.”
Sulla base di quanto sopra, l’USR chiarisce che i docenti che nell’a.s. 2025/2026 dovranno svolgere l’anno di prova (anche se immessi in ruolo in aa.ss. precedenti) non potranno usufruire dell’aspettativa ex art. 47 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 per accettare un incarico di supplenza; altresì, i docenti assunti da prima fascia GPS che non hanno ultimato tre anni di effettivo servizio nella scuola in cui hanno svolto l’anno di prova non potranno usufruire dell’aspettativa ex art. 47 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 per accettare un incarico di supplenza (ai fini del computo dei tre anni si conta anche l’anno a tempo determinato nel quale è stato svolto l’anno di prova).
Infine, l’USR chiarisce che il personale di ruolo potrà accettare supplenze unicamente per classe di concorso o tipo posto differente rispetto a quello di titolarità e unicamente su posto intero (non si potrà usufruire dell’aspettativa per nomina su spezzone).
La nota chiude con due inviti: a tutti gli aspiranti presenti nelle GPS, di regolarizzare le proprie domande di supplenza in base a quanto chiarito con la nota, per evitare di risultare assegnatari di incarichi che non potrebbero accettare.
E alle istituzioni scolastiche ad effettuare i dovuti controlli, sia in sede di concessione dell’aspettativa ex art. 47 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sia in sede di stipula del contratto di supplenza, onde evitare di effettuare concessioni o stipulare contratti non spettanti.