Breaking News
01.03.2026

Aspettativa personale ATA: cosa prevede la normativa e come fare domanda

Il personale ATA, può usufruire dell’aspettativa non retribuita, secondo quando disposto, in riscontro al decreto n° 3 del 1957, dal CCNL 2006/2009, per i seguenti tre motivi:
• Il primo per motivi di famiglia o personali;
• Il secondo per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca;
• Il terzo per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.

Aspetti giuridici dell’aspettativa

Il personale ATA che chiede di essere collocato in aspettativa per uno dei tre motivi indicati va incontro alla conservazione del posto di lavoro e della sede di titolarità, ma senza retribuzione e senza contributi previdenziali; Inoltre il periodo in aspettativa non fa maturare ferie, anzianità, progressione economica e pensione. Fermo restante che per il periodo di aspettativa, il lavoratore può versare volontariamente i contributi ai fini pensionistici.

Aspettativa diritto parziale

L’aspettativa per il personale ATA, così come per tutto il personale scolastico, compreso i docenti di religione cattolica, deve essere concessa dal dirigente scolastico dopo aver valutato le ricadute nell’organizzazione del servizio, quindi possiamo affermare che l’aspettativa, indipendente dei motivi per cui si chiede, non è un diritto assoluto ma relativo alle esigenze specifiche della scuola in quel determinato momento.

Chiarimenti dell’ARAN

L’ARAN in merito ha chiarito in diversi orientamenti che l’aspettativa non è un diritto soggettivo pieno, ma che il dirigente scolastico, pur nella sua discrezionalità, non può esprimere un potere arbitrario nella misura in cui le esigenze di servizio per il quali nega l’aspettativa al personale deve essere valutata in modo concreto e non generico al fine di motivare, in modo puntuale, l’eventuale diniego. Inoltre nel caso di aspettativa per svolgere altro tipo di lavoro deve attenzionare che non vi sia conflitto d’interessi.

Chi può usufruire dell’aspettativa

Il personale ATA sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o al 30 giugno ad esclusione del personale con contratto breve e saltuario, può usufruire dell’aspettativa senza assegni per i motivi indicati sopra.

Durata

La durata dell’aspettativa varia in relazione al tipo di contratto:
• Il personale ATA con contratto a tempo indeterminato a richiesta può usufruire dell’aspettativa per un periodo di dodici mesi se continuativi, o fino a trenta mesi anche se sono fruiti in modo frazionato nell’arco di un quinquennio, nello specifico si chiarisce che se tra un periodo di aspettativa e il successivo non intercorrono almeno sei mesi di servizio effettivo, i periodi si considerano continuativi.;
• Il personale ATA con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al 30 giugno, può usufruire dell’aspettativa nei limiti previsti della durata dell’incarico.

Come fare domanda

La richiesta di aspettativa deve essere presentata in forma scritta nei tempi utili, di norma indicati nel regolamento d’istituto, con l’indicazione del motivo, del periodo e allegare eventuale documentazione, al fine di consentire al dirigente scolastico di valutare la validità della richiesta, accertare le esigenze di servizio e infine emanare un decreto scritto con regolare motivazione.

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate