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Assegnazione docenti ai plessi e alle classi, ecco le norme di riferimento

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Tra il mese di luglio e quello di agosto, dopo le immissioni in ruolo, la disposizione dell’organico di fatto e dei posti in deroga per il sostegno, le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, i dirigenti scolastici andranno a predisporre le proposte di assegnazioni dei docenti ai plessi e alle classi. Queste assegnazioni dovrebbero essere decretate al primo collegio dei docenti, o al più tardi poco prima dell’inizio delle lezioni.

Norma di riferimento per assegnazione docenti alle classi

È utile sapere che per l’art.10, comma 4, del d.lgs. 297/94 il Consiglio di Circolo o di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, e  che per l’art.7, comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94 il Collegio dei docenti formula proposte al dirigente scolatico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Circolo o d’Istituto.

Quindi appare chiaro che il dirigente scolastico debba tenere conto, nel momento che individua i docenti da assegnare alle classi, dei criteri generali disposti dal Consiglio di Istituto e delle proposte avanzate, in caso ce ne fossero, dai docenti in sede di Collegio.

La trasparenza della delibera del Consiglio di Istituto sui criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi e le proposte formulate dal Collegio dei docenti sono d’obbligo anche perché è il caso di ricordare che la delibera ANAC n. 430 del 2016 tra i processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche inserisce anche l’assegnazione dei docenti alle classi.

Assegnazione dei docenti ai plessi

Il problema dell’assegnazione dei docenti ai plessi, non è da prendere in considerazione se i plessi si trovano tutti all’interno dello stesso comune, in quanto si presuppone che nessun disagio venga arrecato ai docenti l’avere le classi tutte in un plesso o tutte in un altro plesso. Il problema potrebbere insorgere se il docente dovesse operare su più plessi, avendo le classi divise tra i suddetti pelssi, in tal caso il disagio dovrebbe essere compensato in sede di contrattazione di Istituto, prevedendo un qualche tipo di compensazione economica per il disagio dell’itineranza tra i plessi della scuola.

Se invece i plessi si trovassero su comuni diversi, allora bisogna fare attenzione a risolvere il problema in sede di contrattazione d’Istituto trovando dei criteri generali per l’assegnazione del posto su plesso ubicato in comune differente, tenendo conto delle graduatorie interne di Istituto e delle precedenze.

Rispetto delle graduatorie di Istituto

Nel CCNI mobilità 2019-2022 è chiarito che per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 , ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i
criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI mobilità 2019-2022.

Sentenza del giugno 2020

Con la sentenza n.154/2020 del Tribunale del Lavoro di Caltanissetta in cui una Dirigente scolastica è stata condannata per avere assegnato ad un docente delle classi in modo improprio e non conforme alla normativa vigente, si comprende che esistono delle norme ben precise di assegnazione dei docenti ai plessi ubicati in comuni differenti.

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