Home Mobilità Assegnazione provvisoria e utilizzazione: differenza fra le due procedure

Assegnazione provvisoria e utilizzazione: differenza fra le due procedure

CONDIVIDI

Le due procedure se apparentemente sembrano la stessa cosa, nella misura in cui consentono ai docenti di prestare servizio per un anno, in una sede diversa da quella di titolarità, in realtà sono due procedure differenti per ognuna delle quali sono previsti dei requisiti specifici.

Assegnazione provvisoria requisiti

L’assegnazione provvisoria è un procedimento che può essere richiesto per:

  1. Motivi di famiglia
    • Per avvicinamento al coniuge/parte dell’unione civile/convivente di fatto;
    • Per avvicinamento ai genitori;
    • Per avvicinamento ai figli, ai minori affidati con provvedimento giudiziario:
  2. Motivi di salute.
    • Qualora il docente provi, con certificazione medica di trovarsi in condizioni di gravi esigenze di salute e che può essere seguito in un determinato comune o comune viciniore.

Utilizzazione requisiti

L’utilizzazione è un provvedimento che può essere richiesto dai docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
• Appartengono a una classe di concorso in esubero;
• Siano soprannumerari e quindi perdenti posto;
• Siano titolari su posto comune in possesso della specializzazione sul sostegno o in altra classe di concorso;
• Docenti di scuola primaria su posto comune con titolo di studio in inglese che intendono insegnare lingua inglese;
• Docenti titolari che intendo insegnare in posti di scuola serale, carceraria o ospedaliera.

Punteggi spettanti

Anche per l’assegnazione provvisoria e per l’utilizzazione i punteggi sono attribuiti in modo differente:
• Per l’assegnazione provvisoria sarà presa in considerazione la tabella riguardante i motivi di famiglia.
• Per l’utilizzazione saranno prese in considerazione: le tabelle riguardanti l’anzianità di servizio, le esigenze di famiglia e i titoli culturali, utilizzando le tabelle sulla mobilità d’ufficio.

Continuità

Per chi ottiene l’assegnazione provvisoria, pur mantenendo la titolarità nella sede di origine, perde il punteggio spettante per la continuità; mentre per chi ottiene l’utilizzazione anche se in scuola diversa da quella di titolarità, mantiene il diritto al riconoscimento del punteggio spettante per la continuità.

Deroghe

In merito ai requisiti, in attesa che sia reso pubblico il CCNI 2025/2028 sulla mobilità annuale e la relativa O.M. con la quale sono fissati i tempi per la presentazione della domanda per l’assegnazione provvisoria e/o l’utilizzazione, è prevedibile che siano confermati i casi di deroga previsti all’art. 2 comma 6 del CCNI sulla mobilità 2025/2028.