Una docente titolare su posto comune scuola secondaria di secondo grado di una provincia X, che chiede sia l’assegnazione provvisoria per il grado di istruzione di titolarità posto comune con aggiunta dei posti di sostegno in una provincia Y, sia l’assegnazione provvisoria per il primo grado di istruzione sia posto comune che posto sostegno sempre sulla provincia Y, quale delle due domande precede l’altra?
Questa domanda non è di facile risposta, ma cerchiamo di spiegare come funziona il sistema, rispetto la normativa contrattuale.
Ai sensi dell’art.7 comma 4 del CCNI delle assegnazioni provvisorie, la richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Quindi l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione, secondo l’ordine previsto dalla sequenza operativa di cui all’ALLEGATO 1 del CCNI mobilità annuale 2025-2028.
Inoltre è utile sapere che ai sensi dell’art.7 comma 8 del medesimo CCNI, l’assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:
La risposta è definita da una importante precisazione riferita al comune di ricongiungimento. Il sistema esamina prima il comune di ricongiungimento ed analizza se ci sono disponibilità per la classe di concorso di titolarità sia posto comune che posto sostegno, solo dopo analizza sempre per il comune di ricongiungimento la disponibilità di posti su classe di concorso e posto di sostegno. Infine se il sistema non dà soddisfazione si passa alle altre preferenze fuori dal comune di ricongiungimento, prima per il grado di istruzione di titolarità, sia posti comuni che sostegno, poi analizza l’altro grado di istruzione posti comuni e sostegno.