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Assegnazioni, per ricongiungersi al genitore serve convivenza anagrafica

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Il ricongiungimento al genitore per le assegnazioni provvisorie 2017/2018, per chi non è coniugato e non ha figli, è vincolato alla convivenza.

Una docente titolare in un liceo di Parma ci chiede se può ricongiungersi al genitore che ha età anagrafica superiore ai 65 anni e vive a Reggio Calabria.

Facciamo presente che per l’anno scolastico 2017/2018 la questione del ricongiungimento al genitore, in fase di assegnazioni provvisorie, è notevolmente cambiata rispetto agli anni precedenti. Infatti l’ipotesi di CCNI delle utilizzazioni del 21 giugno 2017 pone come requisiti per l’assegnazione provvisoria, in primis il ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario, poi il ricongiungimento al coniuge o alla parte di unione civile o al convivente, purché la stabilità di convivenza sia anagraficamente certificata, successivamente una grave esigenza di salute comprovata da idonea certificazione sanitaria, infine il ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni del ricongiungimento ai figli o al coniuge.

Quindi sembrerebbe che ci si possa ricongiungere al genitore se non si è coniugati e se non si hanno figli o quanto meno non ricorrano le condizioni di ricongiungimento al coniuge o ai figli, ma anche se il docente risulta residente o almeno convivente anagraficamente con lo stesso genitore a cui intende ricongiungersi.

Quindi la docente del liceo parmense che volesse ricongiungersi al genitore a Reggio Calabria dovrebbe dichiarare di essere residente o convivente con lo stesso genitore, altrimenti verrebbe meno il requisito per ottenere l’assegnazione provvisoria. Il Miur, nonostante le richieste di molti docenti, non ha pubblicato nessuna FAQ ( almeno per adesso) riguardo il significato specifico del termine convivente in riferimento al ricongiungimento al genitore in fase di assegnazione provvisoria.

Inoltre il punteggio per il ricongiungimento al genitore è attribuito soltanto nel caso in cui, come riportato nel comma 10 art.7 del su citato CCNI delle utilizzazioni 2017/2018, almeno uno dei due genitori abbia superato l’età di 65 anni.