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21.08.2026

Assegnazione provvisoria, il ricongiungimento al coniuge prescinde dalla residenza in caso di nuova sede di lavoro

Il docente di ruolo in una provincia X che vuole ricongiungersi con la moglie che ottiene il ruolo in una provincia Y, se tale ruolo è ottenuto antecedentemente la domanda di assegnazione provvisoria, allora ha il diritto ad acquisire l’inclusione nelle graduatorie di assegnazione provvisoria della provincia Y. Tale diritto prescinde anche dall’iscrizione anagrafica del coniuge nella provincia Y e consente al docente di ruolo di partecipare regolarmente alla procedura di assegnazione provvisoria interprovinciale.

Requisiti per l’assegnazione provvisoria

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e gradodal personale educativo e dal personale Ata, purché ricorra uno dei seguenti motivi (c’è una novità rispetto al passato):

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • ricongiungimento per l’assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, a condizione che i docenti abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001;.
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Per quanto riguarda il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile, c’è da sottolineare il caso specifico dell’art.7, comma 6 del CCNI mobilità annuale 2025-2026 del 10 luglio 2026. In tale norma contrattuale è scritto: “In caso di ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016 destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall’iscrizione anagrafica”. Proprio il suddetto comma 6 specifica che se il coniuge del docente di ruolo è destinato nella provincia Y per una nuova sede di lavoro, allora il docente di ruolo che risiede insieme al coniuge nella provincia X, acquisice il diritto a partecipare all’assegnazione provvisoria nella provincia Y.

Non c’è il diritto al punteggio

Nel caso di specie, in cui il docente di ruolo chiede assegnazione provvisoria nella provincia Y dove la moglie è destinata ad una nuova sede di lavoro, non ci sarà il diritto di acquisire i 6 punti del ricongiungimento per quanto previsto alla nota 6 riferita alle Tabelle dei punteggi dell’ALLEGATO 2 al CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. In particolare la nota 6 specifica che il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di
ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data del 10 luglio 2026.

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