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28.06.2025

Assegnazioni provvisorie 2025, ecco come muoversi nel caso in cui il comune in cui assistere il genitore disabile e quello del coniuge potrebbero non coincidere

Un docente titolare su sostegno in una scuola di Modena, ci chiede delucidazioni per la domanda di assegnazione provvisoria per il comune di Reggio Calabria dove ha il genitore con 104/92 art. 3, comma 3 (stato di disabilità grave e non rivedibile), ma contestualmente ha il coniuge che risiede nel comune di Villa San Giovanni sempre nella provincia di Reggio Calabria. Il docente vuole sapere come agire per non perdere il diritto alla precedenza del genitore, visto che il comune di ricongiungimento al coniuge e quello di assistenza al genitore sono diversi, Come deve compilare la domanda?

Ricongiungimento al coniuge, figli o genitori

Incominciamo con l’affermare che per le domande di assegnazione provvisoria è possibile scegliere a chi ricongiungersi, senza avere l’obbligo, come accade per la mobilità territoriale, di ricongiungersi al coniuge in caso di docenti coniugati. Quindi il docente titolare su posto di sostegno a Modena, potrebbe anche decidere di scegliere di ricongiungersi al genitore sul Comune di Reggio Calabria e non alla moglie nel comune di Villa San Giovanni.

Nel caso di ricongiungimento al genitore sul comune di Reggio Calabria acquisirebbe il diritto al punteggio di 6 punti solo per il comune in cui risiede il genitore e non avrebbe questo punteggio per gli altri comuni della provincia, compreso il comune di Villa San Giovanni dove risiede la moglie.

È utile specificare che tale punteggio di ricongiungimento è convalidato solamente se il familiare a cui si chiede di ricongiurgersi, risieda nel Comune richiesto con regolare iscrizione anagrafica da almeno tre mesi antecedenti la data stabilita per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria.

Non è quindi consigliabile esprimere il ricongiungimento al coniuge, perché il docente dovrebbe esprimere come prima preferenza Villa San Giovanni, perdendo così il diritto a fruire della precedenza di assistenza al genitore per l’intera provincia. Infatti esiste l’obbligatorietà di esprimere come prima preferenza il comune in cui risiede il soggetto da assistere per potere fruire della precedenza, ma esiste anche l’obbligatorietà, prima di esprimere altri comuni della provincia, di esprimere come prima preferenza il comune di ricongiungimento. Quindi è di fondamentale importanza, per fruire contemporaneamente della precedenza di assistenza al genitore ( ai sensi dell’art.33, commi 5 e 7 della legge 104/92) e dei 6 punti di ricongiungimento, richiedere di ricongiungersi nel Comune di Reggio Calabria al genitore in stato di disabilità grave.

La prima preferenza e la precedenza

La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di assistenza, eventualmente preceduta dall’indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito.
L’indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune o distretto di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

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