
Tra le varie precedenze previste per le assegnazioni provvisorie 2025/2026, dovrebbe essere confermata la precedenza per chi ha figli di età inferiore ai 6 anni (valida sia per le assegnazioni provvisorie provinciali e sia per quelle interprovinciali) e anche la precedenza, più debole e solo a livello interprovinciale, di chi ha figli di età compresa tra 6 e 12 anni.
Quindi per genitori con figli piccoli, sembra confermata la volontà di mantenere il diritto alla precedenza in fase di mobilità annuale 2025-2026.
Precedenza per figli di età inferiore ai 6 anni
Appare confermato, anche per il CCNI utilizzazioni 2025-2028, l’art.8 del precedente CCNI utilizzazioni, nella parte in cui si stabilisce che le lavoratrici madri e i lavoratori padri di figli di età entro i 6 anni, potranno godere del diritto di precedenza nella mobilità annuale. Nel precedente CCNI utilizzazioni all’art.8, comma 1, punto IV lettera l), riferito alle precedenze in fase di domande di assegnazione provvisoria, era scritto: “ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia”.
Quindi un docente che dovesse avere un figlio che abbia già compiuto i 6 anni a partire dall’1 gennaio 2025, tale figlio dà diritto alla fruizione della precedenza per la mobilità annuale sia provinciale che interprovinciale.
In tal caso il docente, a prescindere dal puntaggio posseduto, precederebbe i suoi concorrenti inseriti in graduatoria e senza alcuna precedenza, anche se avessero un punteggio maggiore.
Precedenza per figli di età sotto i 12 anni
Esiste anche un’altra precedenza per i docenti che dovessero avere figli di età inferiore ai 12 anni e che chiedessero assegnazione provvisoria in altra provincia diversa da quella di titolarità. Anche in questo caso, sarà confermata la precedenza già prevista in passato dall’art.8, comma 1, punto IV lettera m) del CCNI utilizzazioni che prevede la precedenza per le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia.