
Quali docenti potranno partecipare alle assegnazioni provvisorie? Maria Grazia Frilli del centro nazionale Flc Cgil, nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 27 giugno, ha spiegato meglio le categorie di docenti interessate:
“Parliamo delle assegnazioni provvisorie che è il vero nucleo del ricongiungimento, andiamo con le categorie così facciamo chiarezza per tutti e ognuno trova la sua situazione:
Docenti a tempo indeterminato immessi in ruolo prima del 23-24, teniamo presente quando io dico immesso in ruolo valgono ai fini del triennio l’anno fatto eventualmente a tempo determinato. Questi docenti, tutti quelli vecchi diciamo così, messi in ruolo prima del 23-24 accedono avendo solo il requisito del ricongiungimento che è quello posto dall’assegnazione provvisoria, non hanno vincoli, non hanno niente perché lo spartiacque è il 23-24, quindi questi docenti, indipendentemente se hanno avuto l’assegnazione provvisoria su scelta puntuale non puntuale nella mobilità non c’entra niente chi è stato in messo in ruolo prima del 23-24 si muove come vuole, provincia o fuori provincia.
Poi abbiamo i docenti a tempo indeterminato immessi in ruolo dopo il 23-24, sono quelli da concorso, prevalentemente concorso ordinario, qui dentro ci mettiamo anche quelli che hanno solo la nomina giuridica e avranno la nomina economica col primo settembre 2025. Tutti questi docenti che sono già a tempo indeterminato possono fare assegnazione provvisoria liberamente col requisito del ricongiungimento dentro la provincia e possono fare l’assegnazione provvisoria fuori provincia solo se hanno la deroga, una delle deroghe dell’allegato G”.
Docenti a tempo determinato
“Passiamo a tutti i docenti a tempo determinato che sono diversi, primo gruppo di docenti a tempo determinato sono quelli dell’articolo 59 comma 4 comma 9 bis decreto 73, ci possono essere docenti che hanno rinviato questa assunzione quindi si portano dietro quella situazione pregressa, quindi sono ancora a tempo determinato, questi docenti che sono di sostegno o di posto comune, possono fare l’assegnazione provvisoria dentro la provincia e l’assegnazione provvisoria fuori dalla provincia solo con la deroga.
Poi abbiamo quelli col super blocco che sono i docenti a tempo determinato neoassunti di sostegno da graduatoria provinciale quindi quelli che afferiscono al DL 44 del 2023 e questi hanno il superblocco perché per legge questi docenti non si possono spostare per 3 anni dalla scuola in cui sono stati nominati, quindi non potrebbero in teoria fare assegnazione provvisoria né dentro né fuori, è uguale per loro, cosa succede, a loro si applica la deroga sia nell’associazione provvisoria provinciale che interprovinciale si muovono se hanno la deroga sia dentro la provincia che fuori dalla provincia.
E gli ultimissimi sui quali c’è un punto interrogativo ma noi l’abbiamo rivendicato insieme agli altri sindacati con tutta la forza e tutta la durata della contrattazione. Gli ultimi sono i docenti a tempo determinato da concorso PNRR1, questi docenti non abilitati perché gli altri sono andati a tempo indeterminato, hanno fatto quest’anno un anno di servizio a tempo determinato con il conseguimento dell’abilitazione, alcuni di loro non l’hanno ancora concluso, qualcuno lo concluderà ci auguriamo entro l’8 agosto che è la data fissata dal Ministero, ahimè chi non ce l’ha fatta se ne riparlerà l’anno successivo. Ma questi docenti che si sono abilitati quest’anno e si abiliteranno entro l’8 agosto sono quest’anno a tempo determinato quest’altro anno a tempo indeterminato, per loro non c’è requisito del superamento dell’anno di prova perché ce l’hanno quest’altro anno, ma abbiamo convenuto nel contratto che possono anch’essi accedere all’assegnazione provvisoria anche se ripeto non hanno superato l’anno di prova perché materialmente la legge non glielo consente. Però la riserva è che devono avere acquisito l’abilitazione sennò non diventano neanche a tempo indeterminato, questi docenti possono fare l’assegnazione provvisoria dentro la provincia liberamente, fuori dalla provincia solo con la deroga, quindi devono avere la deroga e la riserva in tutti e due i casi, la deroga e la riserva per andare fuori provincia questo è la casistica di quel famoso campo d’applicazione articolo 1 che abbiamo convenuto sul quale il grosso punto interrogativo è su quest’ultima categoria.